Sentenza n. 6285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione seconda, del 3 gennaio 2024, n. 5,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 5 del 3 gennaio 2024, relativa all'ordinanza comunale di demolizione del 2 aprile 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva impugnato in primo grado l'ordinanza di demolizione relativa a un complesso industriale composto da due edifici aderenti e ortogonali, adottata perché le opere realizzate erano state ritenute difformi dalla SCIA, che prevedeva la sostituzione della copertura e del muro perimetrale, mentre sarebbe stata eseguita la demolizione e ricostruzione dell'intero complesso. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica alla società concessionaria dell'autostrada, indicata nell'ordinanza come segnalante e titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto, poiché le opere ricadevano nella fascia di rispetto autostradale soggetta a vincolo di inedificabilità. Il TAR aveva inoltre esaminato per completezza i motivi, escludendo la qualificazione delle opere come risanamento conservativo e ritenendo irrilevante l'eventuale qualificazione come ristrutturazione edilizia. In appello l'impresa ha dedotto: l'erroneità della declaratoria processuale, sostenendo che il rapporto edilizio sarebbe bilaterale tra amministrazione e soggetto vigilato e che il concessionario autostradale non sarebbe controinteressato; l'erroneità della pronuncia di merito resa dopo la declaratoria di inammissibilità; l'erroneità dell'accertamento comunale sulla difformità delle opere rispetto alla SCIA e della ritenuta preclusione delle ristrutturazioni nella fascia di rispetto autostradale. Il Comune ha eccepito anche la carenza di interesse per la mancata impugnazione del successivo divieto di prosecuzione delle attività, adottato dopo una nuova SCIA e il parere negativo della concessionaria autostradale. Nel corso del giudizio d'appello l'impresa ha dichiarato di avere integralmente eliminato l'opera oggetto dell'ordinanza e di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione dell'appellante di sopravvenuta carenza di interesse, resa dopo l'integrale eliminazione dell'opera oggetto dell'ordinanza di demolizione. In applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo tale disposizione applicabile anche al giudizio d'appello in virtù del rinvio interno previsto dall'art. 38 c.p.a. Non ha quindi esaminato i motivi relativi alla controinteressenza della concessionaria autostradale, alla pronuncia di merito del TAR, alla difformità delle opere dalla SCIA o alla disciplina edilizia della fascia di rispetto autostradale. Le spese del giudizio d'appello sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità della controversia, dell'intervenuta demolizione e della mancata opposizione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso; la disposizione è stata applicata al giudizio d'appello.
art. 38 c.p.a.
Il rinvio interno alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado rende applicabile l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. anche al giudizio d'appello.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione dell'opera oggetto dell'ordinanza di demolizione, accompagnata dalla dichiarazione della parte appellante di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, si applica anche al giudizio d'appello in virtù del rinvio interno previsto dall'art. 38 c.p.a.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse, quando essa rende non più attuale la decisione sulla domanda proposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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