Sentenza del 31/05/2016 n. 4810 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Interpretazione degli atti - Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Abuso del diritto - Onere della prova sull'Amministrazione finanziaria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del ricorrente non è stata accolta. L’operazione è stata considerata, nella sua sostanza economica e giuridica, come una cessione di azienda realizzata mediante atti collegati. Di conseguenza, non era necessario che l’Amministrazione finanziaria provasse autonomamente l’abuso del diritto, poiché la riqualificazione risultava già possibile applicando il criterio interpretativo previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un’operazione composta dal conferimento di un’azienda in una società e dalla successiva cessione, a favore di un socio della società conferitaria, delle partecipazioni ricevute dal conferente come corrispettivo del conferimento. Il ricorrente contestava la qualificazione unitaria dell’operazione come cessione di azienda e sosteneva che l’Amministrazione finanziaria dovesse dimostrare specificamente la sussistenza dei presupposti dell’abuso del diritto.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
Gli atti devono essere interpretati secondo la loro natura e gli effetti giuridici complessivi, considerando il collegamento tra negozi formalmente distinti. Nel caso esaminato, il conferimento dell’azienda e la successiva cessione delle partecipazioni sono stati valutati unitariamente e riqualificati come cessione di azienda.
Massime di principio
- Quando più atti sono strettamente collegati e realizzano un unico risultato economico-giuridico, l’Amministrazione finanziaria può considerarli unitariamente ai fini dell’imposta di registro.
- La riqualificazione di un’operazione come cessione di azienda non richiede necessariamente la prova autonoma dell’abuso del diritto se deriva direttamente dall’interpretazione degli atti prevista dall’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
- Il conferimento di un’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute può essere trattato fiscalmente come una cessione di azienda quando la sequenza negoziale evidenzia un progetto unitario.
- La qualificazione fiscale dipende non solo dalla forma dei singoli contratti, ma anche dal loro collegamento e dagli effetti giuridici complessivi.
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