Sentenza n. 7442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere contrario della Soprintendenza sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e conseguente diniego comunale dell’autorizzazione paesaggistica; in appello, sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. I, n. 787 del 24 aprile 2025, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato il parere della Soprintendenza del 7 giugno 2024 e il conseguente diniego del Comune del 25 luglio 2024, relativi all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 per opere di ridefinizione di volumi e superfici dell’abitazione. In primo grado hanno dedotto che il parere fosse tardivo e non vincolante, che il diniego comunale fosse privo di motivazione e che non vi fosse incremento volumetrico, poiché la volumetria eccedente sarebbe stata compensata rendendo inaccessibile una porzione del seminterrato. Dopo la reiezione del ricorso da parte del TAR, hanno appellato contestando la ricostruzione dei termini procedimentali e sostenendo che la tombatura del seminterrato neutralizzasse la volumetria eccedente e fosse irreversibile; hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia dell’Adunanza plenaria sulla questione rimessa con ordinanza n. 4354 del 1° giugno 2026.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Consiglio di Stato esclude che occorresse sospendere il giudizio in attesa della pronuncia dell’Adunanza plenaria, poiché ritiene tempestivo il parere della Soprintendenza. Ai fini della sospensione del termine conseguente al preavviso di rigetto, il dies a quo è individuato nella protocollazione delle osservazioni presso l’amministrazione procedente, salvo prova che l’amministrazione ne avesse avuto conoscenza prima e le abbia protocollate con ritardo intollerabile, colpevole o doloso. Le osservazioni, trasmesse domenica 12 maggio 2024, furono protocollate il 14 maggio; non è sufficiente la presunzione che fossero conosciute il primo giorno non festivo successivo. Il parere, calcolato il periodo di sospensione, è stato quindi ritenuto tempestivo e vincolante per il Comune. Nel merito, la tombatura del seminterrato non elimina la volumetria realizzata in eccedenza: è reversibile, consente il recupero dell’utilizzo del volume e non equivale alla sua demolizione. La regola urbanistica sull’esclusione dal computo di taluni volumi tecnici non amplia le ipotesi tassative di sanatoria paesaggistica. Poiché l’immobile ricade nella fascia di 150 metri dal torrente Peglio, tutelata dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004, l’incremento volumetrico e di altezza impedisce la sanatoria ai sensi dell’art. 167. Le ulteriori questioni sono assorbite. Gli appellanti sono condannati in solido a pagare al Ministero € 3.000,00 per spese del grado, oltre accessori, e il contributo unificato resta definitivamente a loro carico.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Al contrario, proprio fondamentali esigenze di certezza dei rapporti giuridici tra l’amministrazione e i privati impongono che l’individuazione del dies a quo, per calcolare la sospensione dei termini di conclusione del procedimento dopo la ricezione delle osservazioni del privato (che, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni dalla comunicazione di preavviso di rigetto), coincida con quello in cui effettivamente le osservazioni del privato giungono alla conoscenza della Soprintendenza – a meno che non si provi che essa, venutane a conoscenza, le abbia protocollate con intollerabile o colpevole o addirittura doloso ritardo – e vengano “percepite” e “recepite” da questa, considerando la enorme mole di comunicazioni e osservazioni che essa riceve giornalmente per analoghi procedimenti (la quale non autorizza ragionamenti presuntivi fondati su decorrenze meramente calendaristiche, come il primo giorno non festivo successivo all’invio delle osservazioni, ma richiede prova certa di tale conoscenza).
Il termine procedimentale riprende a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, ma, per individuare la presentazione rilevante, occorre accertare quando esse siano effettivamente giunte a conoscenza dell’amministrazione procedente. La protocollazione costituisce prova certa della ricezione, salvo dimostrazione di una conoscenza anteriore accompagnata da un ritardo di protocollazione intollerabile, colpevole o doloso; non basta una presunzione basata sul calendario.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
La valutazione paesaggistica prescinde dalla qualificazione edilizia dei volumi realizzati, in quanto la sanatoria paesaggistica – costituendo un’eccezione alla regola generale della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali – è consentita per i soli abusi minori contemplati dall’articolo 167, comma 4, del d. lgs. n. 42 del 2004, accomunati dall’assenza di offensività per i valori ambientali e paesaggistici tutelati con l’apposizione del vincolo.
La sanatoria paesaggistica è eccezionale e limitata alle fattispecie tassative di abusi minori previste dal comma 4, caratterizzate dall’assenza di offensività per i valori paesaggistici. La qualificazione urbanistico-edilizia dei volumi non consente di estendere tali ipotesi; la tombatura di un volume eccedente, in quanto reversibile, non ne elimina l’esistenza ai fini della verifica di sanabilità.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Il parere ha rilevato che l’area interessata dalle opere è compresa nella fascia di 150 metri del torrente Peglio e, dunque, ricade nel limite previsto dall’art. 142, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 42 del 2004, e ha concluso, correttamente, che l’intervento realizzato, non potendo legittimamente prendersi in considerazione la c.d. tombatura, in quanto tale da determinare incrementi di volume e di altezza del preesistente fabbricato, si pone in contrasto con i limiti tassativamente previsti dall’art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004.
La fascia di 150 metri dal corso d’acqua è tutelata ai sensi della norma; nel caso concreto, l’intervento che determina incrementi di volume e altezza non è sanabile paesaggisticamente, né può essere considerato privo di incremento per effetto della tombatura del seminterrato.
Massime di principio
- Ai fini del computo della sospensione dei termini procedimentali prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, il termine riprende a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni; la protocollazione presso l’amministrazione procedente costituisce riferimento certo per individuare la ricezione, salvo prova di una conoscenza anteriore e di una protocollazione effettuata con ritardo intollerabile, colpevole o doloso. Non è sufficiente presumere la conoscenza delle osservazioni dal primo giorno non festivo successivo alla loro trasmissione.
- La sanatoria paesaggistica prevista dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è eccezionale e circoscritta alle fattispecie tassative di abusi minori prive di offensività per i valori paesaggistici; le regole urbanistiche sul computo dei volumi non possono essere utilizzate per ampliare tali fattispecie.
- La tombatura o l’interramento di un volume eccedente, se reversibile e idoneo a consentirne il successivo recupero all’uso, non equivale alla demolizione e non elimina il volume ai fini della verifica della sanabilità paesaggistica.
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