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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1838/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di applicazione della liberazione anticipata per i semestri di detenzione, lamentando violazione dell'art. 54 Ord. pen. (secondo la lettura costituzionale) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente contesta in particolare che il giudizio negativo relativo al periodo 10/10/2017 - 10/10/2018 sia stato fondato su una condotta verificatasi nel semestre successivo, mettendo in discussione il principio di semestralizzazione della valutazione

La decisione

Rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata partecipazione all'opera rieducativa fosse dimostrata da una grave violazione disciplinare (uso di un telefono cellulare, accertata con rapporto disciplinare del 18/04/2018 e sanzionata con l'esclusione per 15 giorni dalle attività comuni). Per la gravità e la contiguità cronologica la violazione ha riverberato effetti negativi sui semestri in valutazione, giustificando la negativa valutazione anche rispetto al semestre precedente. La motivazione è stata ritenuta adeguata e conforme ai criteri dell'art. 103, comma 2, del DPR n. 230/2000; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    Accesso alla liberazione anticipata subordinato alla concreta partecipazione all'opera di rieducazione; la valutazione del grado di partecipazione è di merito e può avere carattere prognostico, escludendo il beneficio se ricorra una situazione che evidenzi la mancata volontà di recupero

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione specifica dei provvedimenti: il giudice deve esplicitare il percorso logico-giuridico; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e ancorata a elementi fattuali

  • art. 103, comma 2, D.P.R. 30/06/2000, n. 230

    "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna"

    Criteri concreti per valutare la partecipazione all'opera rieducativa: impegno nelle attività trattamentali e correttezza dei rapporti interni ed esterni; la valutazione deve essere oggettiva e semestralizzata, ma il giudice può valutare la rilevanza di fatti gravi anche oltre il singolo semestre

  • art. 1, comma 1, D.P.R. n. 230/2000

    "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali"

    Definizione degli obiettivi trattamentali offerti al detenuto; la partecipazione sostanziale a tali interventi è elemento valutabile ai fini del beneficio

Massime di principio

  • La semestralizzazione della valutazione per la liberazione anticipata è principio di riferimento ma non assoluto: fatti gravi e cronologicamente contigui ai semestri valutati possono influenzare la valutazione anche di semestri precedenti
  • Una violazione disciplinare di particolare gravità può dimostrare la mancanza di reale adesione al percorso rieducativo e costituire ostativo al beneficio
  • Il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità ; tuttavia deve motivare specificamente il collegamento tra fatti accertati e conclusione negativa sulla partecipazione rieducativa
  • In situazioni simili il ricorrente dovrebbe: documentare la partecipazione concreta ad attività trattamentali, fornire elementi che contestino la gravità o la continuità dell'infrazione disciplinare, e dedurre eventuali vizi nella ricostruzione fattuale o nel nesso causale invocato dal giudice
  • Per impugnare efficacemente un diniego, conviene contestare sia la fondatezza fattuale (tempi, durata, rilevanza della violazione) sia l'adeguatezza motivazionale (mancata considerazione di elementi positivi o eccessiva generalizzazione)

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