Sentenza del 22/02/2016 n. 1018 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Impresa di trasporto - Soggetti passivi - Soggetti terzi pubblicizzati sui veicoli adibiti al trasporto - Sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'imposta sulla pubblicità è dovuta dall'impresa pubblicizzata, in quanto soggetto beneficiario della comunicazione pubblicitaria, e non dall'impresa di trasporto proprietaria dei veicoli. I soggetti terzi pubblicizzati sui veicoli devono quindi essere considerati soggetti passivi dell'imposta, anche quando la pubblicità è materialmente apposta su mezzi appartenenti a un'altra impresa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità esposta su veicoli appartenenti a un'impresa di trasporto. Sui veicoli erano pubblicizzati prodotti di un'impresa per conto della quale venivano effettuati i trasporti. La questione era stabilire se l'imposta dovesse essere pagata dal proprietario dei veicoli oppure dall'impresa i cui prodotti e la cui attività erano oggetto della pubblicità.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, il soggetto passivo va individuato principalmente nel beneficiario della pubblicità o nel soggetto la cui attività, prodotti o servizi sono promossi, non necessariamente nel proprietario del supporto materiale utilizzato.
- Quando un'impresa di trasporto espone sui propri veicoli la pubblicità di un'impresa cliente o committente, l'imposta è normalmente riferibile all'impresa pubblicizzata, se essa è il soggetto direttamente promosso dalla comunicazione.
- La proprietà del veicolo e la disponibilità del supporto pubblicitario non sono, da sole, sufficienti a determinare la soggettività passiva dell'imposta.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra il soggetto che mette a disposizione il mezzo pubblicitario e il soggetto che trae beneficio dalla pubblicità: salvo diversa disciplina applicabile, l'obbligazione tributaria ricade sul secondo.
- Poiché il testo non indica le parti processuali né gli estremi della decisione, l'identificazione del ricorrente, del resistente e del vincitore è necessariamente presuntiva.
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