Sentenza n. 3948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 400,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00. Il TAR Sardegna, adito per l’ottemperanza, aveva ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica entro sessanta giorni, liquidando tuttavia le spese di lite in soli euro 400,00 in ragione della serialità della controversia. L’appello è stato proposto limitatamente alla liquidazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, nonché della disciplina sui parametri e sui minimi tariffari forensi, ritenuti inderogabili e posti a tutela del decoro professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla quantificazione delle spese. Ha riconosciuto che la liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice e che la serialità del contenzioso, quale indice di minor impegno difensivo, può giustificare una riduzione rispetto ai valori parametrici ordinari. Tuttavia, la somma di euro 400,00 è stata ritenuta inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147 del 2022. La motivazione del TAR, invece, non è stata giudicata apodittica, poiché aveva indicato la non complessità e la serialità della controversia. Le spese del primo grado sono state quindi liquidate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento della pretesa economica e del fatto che l’importo richiesto era superiore a quello riconosciuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice di riduzione e compensazione delle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Utilizzato dal Collegio per motivare mediante richiamo a precedenti conformi della Sezione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente, riconosciuto nel giudizio presupposto.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Prevede la riduzione dei valori parametrici, da considerare nella liquidazione delle spese, senza consentire una determinazione inferiore ai limiti ritenuti applicabili dal Collegio.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Esprime il criterio di proporzionalità tra prestazione professionale e compenso, valorizzando anche la non complessità e la serialità della controversia.
D.M. n. 55/2014
Individua i parametri per la liquidazione del compenso professionale; la serialità può essere considerata quale indice di minor impegno difensivo, ma non giustifica somme simboliche o inferiori ai limiti applicabili.
art. 2233 c.c.
Richiamato dall’appellante quale fondamento della tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso.
l. n. 247/2012
Richiamata dall’appellante in materia di ordinamento forense e tutela del decoro professionale.
l. n. 794/1942
Richiamata dall’appellante in relazione alla disciplina dei compensi professionali.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità giudiziale; il giudice deve tuttavia rispettare i parametri forensi applicabili e non può riconoscere somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto ai valori parametrici ordinari, in quanto indici di un minor impegno difensivo, ma non consentono di scendere al di sotto dei limiti minimi applicabili.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; non è invece necessaria una motivazione particolare quando la regolazione delle spese segue tale regola.
- Il compenso professionale deve essere proporzionato all’importanza dell’opera, sicché la liquidazione deve tenere conto sia del valore della controversia sia dell’effettivo grado di complessità e dell’impegno difensivo richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →