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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bologna

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Divieto della doppia imposizione - Accertamenti basati su presupposti diversi -- violazione - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha contestato la pretesa fiscale deducendo la violazione del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 163 del d.P.R. n. 917/1986 e dall'art. 67 del d.P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, per lo stesso anno d'imposta, un avviso nei confronti dell'associazione, ritenendo non sussistenti i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, e un ulteriore avviso nei confronti del legale rappresentante, qualificando come reddito personale i prelievi di contante effettuati dal conto dell'associazione.

La decisione

La contestazione relativa alla doppia imposizione è stata ritenuta infondata, poiché i due accertamenti si fondavano su presupposti impositivi differenti: il primo riguardava la perdita, da parte dell'associazione, dei requisiti per il regime agevolato; il secondo riguardava la percezione personale, da parte del legale rappresentante, delle somme prelevate dal conto dell'associazione. La CTP ha accolto il ricorso dell'associazione per altri profili, ma ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio quanto alla diversità dei presupposti e infondata l'eccezione di doppia imposizione.

Norme richiamate

  • Art. 163 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma vieta che il medesimo reddito venga assoggettato più volte a imposizione, ma il divieto non opera quando le diverse pretese fiscali riguardano presupposti, soggetti o componenti reddituali distinti.

  • Art. 67 del d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento del divieto di duplicazione dell'imposizione; tale divieto non è violato se l'Amministrazione accerta autonomamente il reddito dell'associazione e quello percepito dal suo rappresentante.

  • Cass., Sez. 5, sentenza 21 gennaio 2008, n. 1168

    Il principio richiamato conferma che la doppia imposizione è esclusa quando gli accertamenti si basano su presupposti impositivi differenti.

Massime di principio

  • La doppia imposizione non ricorre automaticamente perché due accertamenti riguardano lo stesso anno o somme collegate: occorre verificare se sia stato tassato esattamente lo stesso reddito nei confronti dello stesso soggetto.
  • È possibile che l'Amministrazione contesti distintamente la posizione dell'ente e quella del suo amministratore o rappresentante, purché ciascun accertamento abbia un autonomo presupposto impositivo e individui una specifica disponibilità o percezione reddituale.
  • La perdita di un regime fiscale agevolato dell'associazione e la tassazione, in capo al rappresentante, di somme ritenute personalmente percepite sono questioni diverse e, in linea generale, non costituiscono duplicazione della stessa imposta.
  • Per contestare efficacemente la doppia imposizione occorre dimostrare l'identità sostanziale del reddito tassato, non soltanto la coincidenza temporale, la provenienza delle somme o il collegamento tra i soggetti accertati.

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