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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti, rilevando l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ha disposto la compensazione delle spese processuali, valorizzando l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei cinque motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo ad accise per l'anno d'imposta 2011, emesso a seguito di processi verbali di constatazione, con cui l'Ufficio recuperava l'accisa su alcole etilico disperso in regime di sospensione d'imposta da un deposito fiscale. La perdita sarebbe derivata da un cedimento di alcune tubazioni durante un travaso di alcole destinato alla denaturazione, effettuato il 30 giugno 2011; la contribuente chiedeva l'applicazione dell'abbuono d'imposta previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 504/1995. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provato il caso fortuito e valorizzando la possibile usura/consunzione di componenti del sistema di travaso e l'entità della dispersione di alcole. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 4 TUA, sostenendo che il caso fortuito comprenderebbe anche la colpa lieve e che la perdita dovesse comunque rientrare nell'esimente; 2) violazione di norme processuali tributarie e dell'art. 210 c.p.c., lamentando che la CTR avesse attribuito peso decisivo alla produzione, ritenuta tardiva, di un dado a farfalla usurato e a un ordine di esibizione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto sussistente un cedimento strutturale ignorando i controlli periodici e la perizia di parte; 4) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere la CTR valorizzato l'entità della perdita come indice di scarsa diligenza, circostanza che la ricorrente riteneva estranea alle contestazioni dell'Ufficio; 5) vizio di motivazione per contraddittorietà e incomprensibilità, per la pretesa confusione tra diversi componenti del sistema di travaso. Nelle more la ricorrente depositava rinuncia agli atti del giudizio, richiamando la più recente giurisprudenza della CGUE in materia di accise; l'Ufficio accettava la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Norma invocata dalla contribuente quale base dell'abbuono d'imposta per perdita di prodotto in regime sospensivo, in presenza di caso fortuito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamo al vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamo al vizio processuale dedotto con il secondo e il quarto motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamo al vizio motivazionale dedotto con il terzo e il quinto motivo.

  • artt. 32, comma 1, 58 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocati per censurare la valutazione della produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di esibizione documentale, contestata come mezzo di ricerca della prova e come ordine incompatibile con la disponibilità del documento da parte dell'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione nella valorizzazione dell'entità della perdita come indice di scarsa diligenza.

  • Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429

    Richiamata per affermare che l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente incide sulla regolazione delle spese processuali.

  • CGUE, 18 aprile 2024, Girelli Alcool, C-509/22

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della rinuncia agli atti, in relazione alla disciplina delle accise e all'orientamento unionale recente.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia agli atti del giudizio e il controricorrente accetta la rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del resistente rileva anche ai fini della regolazione delle spese processuali, che possono essere compensate.
  • In presenza di estinzione per rinuncia accettata, restano assorbite le censure sul merito, sulla valutazione delle prove e sui vizi di motivazione o ultrapetizione.
  • Nei giudizi tributari relativi ad accise, la parte può sopravvenientemente orientare la propria strategia processuale anche alla luce di nuovi arresti della giurisprudenza unionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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