Sentenza n. 5432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza non definitiva del TAR Lombardia n. 3827/2025, che aveva respinto la domanda di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato del decreto regionale concernente la riedizione del potere in materia di maggiorazioni tariffarie per l'anno 2018
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una precedente sentenza del TAR Lombardia, che aveva annullato il provvedimento regionale relativo al calcolo delle maggiorazioni tariffarie per difetto di motivazione e aveva imposto alla Regione di riesaminare la questione esplicitando adeguatamente i criteri applicati, la Regione ha adottato un nuovo decreto. La società ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il nuovo atto reiterasse i medesimi paradigmi valutativi già ritenuti illegittimi, in particolare la distinzione tra unità operative universitarie e ospedaliere e la considerazione soltanto di alcuni subcodici e di alcune annualità. Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità del decreto per violazione o elusione del giudicato. Il TAR ha respinto tale domanda, ritenendo che la Regione avesse riesercitato il potere con una motivazione specifica e articolata, rinviando alla fase di merito l'esame dell'autonoma legittimità delle nuove valutazioni. In appello, la società ha dedotto un unico motivo, lamentando omessa pronuncia, erronea applicazione dei principi sull'effetto conformativo del giudicato e insufficienza o erroneità della motivazione, sostenendo che la nuova motivazione fosse solo apparentemente diversa da quella del provvedimento annullato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza non definitiva del TAR. Ha chiarito che il giudicato precedente aveva annullato il provvedimento per uno specifico vizio motivazionale, relativo al modo in cui determinati criteri erano stati utilizzati, senza accertare l'effettiva spettanza della maggiorazione tariffaria né dichiarare illegittimi in assoluto i criteri considerati. L'effetto conformativo vincolava quindi il quomodo della nuova decisione, imponendo una diversa e adeguata motivazione, ma non precludeva alla Regione di utilizzare nuovamente i medesimi criteri, purché non li applicasse nello stesso modo viziato già censurato. Non costituisce di per sé violazione del giudicato il fatto che la nuova motivazione esamini anche profili ulteriori o conduca al medesimo esito del precedente provvedimento, poiché il giudicato non aveva riconosciuto la spettanza del bene della vita. Il decreto regionale aveva esplicitato metodologia e calcoli, sicché la questione relativa alla loro autonoma legittimità resta oggetto del giudizio di primo grado e non integra, per quanto esaminato in appello, violazione o elusione del giudicato. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite o comunque non rilevanti. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito del giudizio di ottemperanza, nel quale è stata esaminata la dedotta violazione o elusione del giudicato da parte del nuovo provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento esclusivamente per difetto, contraddittorietà o illogicità della motivazione, senza riconoscere la spettanza del bene della vita, il giudicato vincola l'amministrazione principalmente quanto al quomodo della riedizione del potere e non quanto al quid o all'esito finale della nuova decisione.
- L'effetto conformativo del giudicato non impedisce all'amministrazione di richiamare, nella riedizione del potere, criteri già utilizzati nel provvedimento annullato, se tali criteri non sono stati dichiarati illegittimi in assoluto e vengono nuovamente applicati secondo una motivazione adeguata e diversa rispetto alla modalità censurata.
- La mera conferma dell'esito sostanziale del provvedimento annullato non dimostra violazione o elusione del giudicato quando quest'ultimo abbia censurato soltanto il modo di utilizzo dei criteri decisori e non abbia accertato il diritto del privato all'esito alternativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica della conformità dell'atto rieditato al giudicato deve essere distinta dalla valutazione della sua autonoma legittimità: una nuova motivazione può essere compatibile con il giudicato, pur restando sindacabile nel successivo giudizio di cognizione per vizi propri.
- La motivazione del provvedimento rieditato può esaminare anche aspetti ulteriori rispetto alle specifiche indicazioni del giudicato, ove ciò sia necessario per considerare la fattispecie nel suo complesso; l'ampliamento dell'apparato motivazionale non costituisce, di per sé, violazione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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