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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 203 del 2023 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del Decreto n. -OMISSIS- del 1.2.2023 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare – I reparto / 3° divisione disciplina con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, pervenuto al 72° Stormo con Foglio -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-; - nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Scuola dell'A M / 3^ Regine Aerea con la quale è stato trasmesso il Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 1.2.2023; dell'atto datato 1.8.2022 con il quale il Comandante delle Scuole dell'AM /3^ Regione Aerea ha disposto che il ricorrente fosse sottoposto ad inchiesta formale disciplinare; degli atti della suddetta inchiesta; della proposta di definizione della posizione dell'istante con irrogazione della sanzione disciplinare (atti questi richiamati nel provvedimento disciplinare e già oggetto di istanza di accesso ma non ancora conosciuti nel loro effettivo contenuto); nonché ogni altro atto istruttorio, prodromico e successivo alla adozione e alla notifica del decreto di cui sopra e di cui non si abbia notizia; - con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'evasione dell'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 4.4.2023; - con riserva di agire per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 giugno 2023 - della relazione finale prot. n° -OMISSIS- del 3.11.2022 a firma dell'Ufficiale inquirente Ten. Col. A.-OMISSIS- con la quale è stato ritenuto fondato l'illecito disciplinare contestato; - della nota prot. -OMISSIS- dell'11.08.2022 con la quale il Comandante del Comando della Scuola dell'A M /3° Regione Aerea ha disposto la sottoposizione del ricorrente ad inchiesta formale al fine di verificare la sussistenza di responsabilità disciplinari e di contestuale nomina del Ten.Col. A.-OMISSIS- quale Ufficiale inquirente; - della proposta del Comandante del Comando della Scuola dell'A M /3° Regione Aerea del 15.12.2022 con la quale è stata proposta l'irrogazione della sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall'impiego per una durata di mesi 1 (uno)”, atti tutti questi ultimi conosciuti in seguito all'evasione dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 4.4.2023; - nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; - con riserva di agire per il risarcimento del danno; quanto al ricorso n. 331 del 2023, per l’annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 5.4.2023 di PERSOMIL II Reparto 4^ divisione, notificata al ricorrente dal 72° Stormo dell’Aeronautica Militare in data 12.4.2023, con la quale è stato comunicato il contenuto del Decreto dirigenziale del 28.3.2023; - del Decreto Dirigenziale -OMISSIS- del 28.3.2023 con il quale è stato decretato l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990 dell’art. 2 del Decreto Dirigenziale n. Atto Sipad -OMISSIS- del 18.11.2022 con il quale era stata disposta la promozione del ricorrente al grado di Colonnello ex art. 1084-bis D.lgs. -OMISSIS-/2010 (doc. B) conosciuto in data 28.4.2023 in seguito all’evasione dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente; - della Circolare Prot. -OMISSIS- 06-03-2020 - II Rep. Stato Giuridico e avanzamento - Promozione a titolo onorifico ai sensi dell'art. 1084-bis del COM; - nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: nota prot. -OMISSIS- del 1.3.2023 avente ad oggetto “Ten. Col. GArs in SPAD -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-il -OMISSIS- (doc. C); della nota prot. -OMISSIS- del 17.3.2023 avente ad oggetto “Tenente Colonnello del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico in servizio permanente a disposizione -OMISSIS-, nato -OMISSIS-. Richiesta n.o. disciplinare ai fini della promozione a titolo onorifico ai sensi art. 1084-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. -OMISSIS-” (doc. D); della nota prot. -OMISSIS- del 21.3.2023 avente ad oggetto “Ten. Col. GA.r.s. -OMISSIS-, nato -OMISSIS-. Richiesta nulla osta disciplinare per avanzamento” oltre che della nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2023 con la quale è stata decretata la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 1 (uno) a carico del ricorrente e della nota -OMISSIS-del 3.2.2023 avente ad oggetto “Ten.Col. (A.M.) G.A.r.s. -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, in servizio presso il 72^Stormo di -OMISSIS-. Inchiesta formale a carico a seguito di giudicato penale”; - nonché ogni altro atto presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; - con riserva di agire per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202300331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per un mese e successivo annullamento in autotutela della promozione al grado di Colonnello ai sensi dell’art. 1084-bis del codice dell’ordinamento militare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui gli era stata inflitta la sospensione disciplinare dall’impiego per un mese, nonché gli atti dell’inchiesta e della proposta sanzionatoria, deducendo violazione delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 531 e 651-654 c.p.p., difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse autonomamente verificato la consistenza degli abusi edilizi contestati, si fosse limitata a valorizzare il procedimento penale conclusosi per prescrizione e non avesse adeguatamente valutato le sue memorie difensive, i titoli edilizi esistenti, il ruolo del direttore dei lavori e la successiva sanatoria edilizia. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, evidenziando la lunga carriera priva di precedenti disciplinari e il carattere non grave della condotta. Con il secondo ricorso ha impugnato il decreto dirigenziale che aveva annullato, in autotutela, la promozione al grado di Colonnello disposta ai sensi dell’art. 1084-bis del codice dell’ordinamento militare. Ha dedotto l’illegittimità derivata dalla sanzione disciplinare, l’omessa comunicazione di avvio, l’insussistenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il difetto di interesse pubblico e di motivazione, la lesione dell’affidamento e l’erronea valutazione del demerito, poiché i fatti risalivano a un periodo anteriore all’ultimo quinquennio di servizio.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione e ha accolto entrambi. Quanto alla sanzione disciplinare, ha affermato che la prescrizione penale non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente i medesimi fatti sotto il profilo disciplinare, poiché non equivale a un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione da parte dell’imputato. Tuttavia, proprio in assenza di un accertamento penale vincolante, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria autonoma e una valutazione critica degli elementi acquisiti, verificando la consistenza materiale della condotta e la sua rilevanza disciplinare. Nel caso concreto tale obbligo non è stato assolto: l’Amministrazione ha menzionato le memorie difensive senza confutarle, non ha chiarito quali opere fossero prive di titolo né ha approfondito la rilevanza degli atti autorizzativi e della successiva sanatoria edilizia, dalla quale risultava la doppia conformità urbanistico-edilizia e quindi la natura sostanzialmente formale delle violazioni. Il TAR ha inoltre ritenuto sproporzionata e insufficientemente motivata la sospensione dall’impiego, sanzione particolarmente afflittiva, poiché non erano stati adeguatamente considerati il lungo servizio, l’assenza di precedenti disciplinari, il curriculum positivo, la particolare tenuità del fatto e l’assenza di risonanza esterna della vicenda. Il provvedimento disciplinare è stato quindi annullato, con regressione del procedimento alla fase istruttoria per una nuova valutazione dei fatti. Quanto al secondo ricorso, il decreto di annullamento della promozione era fondato esclusivamente sul demerito derivante dalla sanzione disciplinare. Caducata quest’ultima, è venuto meno il presupposto unico e determinante dell’annullamento della promozione, sicché anche tale provvedimento è stato annullato per illegittimità derivata. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti in applicazione del principio della ragione più liquida. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di euro 3.500,00 per le spese dei due giudizi, oltre al rimborso dei contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 1377 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La responsabilità disciplinare militare richiede una valutazione amministrativa dei fatti fondata su un’istruttoria adeguata e su una motivazione idonea.

  • art. 1378 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Rilevante per la disciplina dell’inchiesta formale e degli accertamenti disciplinari, che devono essere effettivi e non meramente apparenti.

  • artt. 1352 e 1355 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    I principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della sanzione impongono una motivazione concreta sulla scelta della sospensione dall’impiego, soprattutto rispetto alla gravità del fatto e alla carriera del militare.

  • art. 531 c.p.p.

    La pronuncia di non doversi procedere per prescrizione estingue il reato, ma non contiene un accertamento assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

    La mancata pronuncia assolutoria ai sensi di tale disposizione lascia all’Amministrazione la possibilità di valutare autonomamente i fatti, ma non la esonera da un’istruttoria propria e da una motivazione adeguata.

  • art. 653 c.p.p.

    Solo il giudicato penale assolutorio per insussistenza del fatto o mancata commissione impedisce di fondare su quei fatti la responsabilità disciplinare; la prescrizione non produce tale effetto.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria presuppone la doppia conformità urbanistico-edilizia, rilevante per valutare la consistenza e la gravità dell’illecito posto a fondamento della sanzione disciplinare.

  • artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990

    Impongono, secondo le censure esaminate, una motivazione effettiva e la considerazione delle osservazioni difensive nell’ambito del procedimento amministrativo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio della promozione non può fondarsi validamente su un presupposto unico che sia stato successivamente annullato per difetto di istruttoria e sproporzione.

  • art. 1084-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il demerito ostativo alla promozione onorifica deve essere effettivamente sussistente e adeguatamente valutato; venuto meno l’unico fatto disciplinare posto a fondamento del demerito, viene meno anche il presupposto dell’annullamento della promozione.

Massime di principio

  • La prescrizione del reato non equivale a un giudicato assolutorio e non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente i medesimi fatti in sede disciplinare; tuttavia, in assenza di un accertamento penale vincolante, l’Amministrazione deve svolgere una propria istruttoria critica sulla consistenza materiale dei fatti e sulla loro rilevanza disciplinare.
  • L’Amministrazione disciplinare non può limitarsi a richiamare la sentenza penale, la relazione dell’inquirente o la presentazione delle memorie difensive, ma deve confrontarsi concretamente con le argomentazioni e la documentazione prodotti dall’interessato, soprattutto quando esse incidano sulla sussistenza, sulla gravità o sull’imputabilità dell’illecito.
  • Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, presupponendo la doppia conformità, costituisce elemento rilevante per valutare la natura e la gravità della violazione edilizia posta a fondamento di un procedimento disciplinare, e impone una specifica considerazione da parte dell’Amministrazione.
  • La sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego, in quanto particolarmente afflittiva, richiede una motivazione concreta e individualizzata sulla sua necessità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto, alla carriera del militare, all’assenza di precedenti disciplinari e all’eventuale mancanza di risonanza esterna della condotta.
  • Quando un provvedimento di annullamento d’ufficio di una promozione è fondato esclusivamente sul demerito derivante da una sanzione disciplinare, l’annullamento giurisdizionale della sanzione priva il provvedimento successivo del suo unico presupposto e ne determina l’illegittimità derivata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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