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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01325/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo presupposto promosso contro un datore di lavoro per ottenere la conversione di un contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo l’indennizzo non patrimoniale, rigettando il danno patrimoniale sul presupposto che non fosse conseguenza immediata e diretta del ritardo processuale, ma della disciplina sostanziale che limita il risarcimento del lavoratore assunto a termine illegittimamente. Con cinque motivi, il ricorrente ha denunciato: violazione delle norme sull’equa riparazione, sulla responsabilità aquiliana e sulla liquidazione del danno, sostenendo che il ritardo nella decisione gli avrebbe causato un lucro cessante per il differimento della ricostituzione del rapporto e dei diritti connessi; nullità per motivazione apparente o contraddittoria; violazione della disciplina sul ristoro del lavoratore a termine; ulteriore nullità per motivazione apparente sul nesso tra danno da irragionevole durata e pregiudizi del giudizio presupposto; e violazione della CEDU per mancata tutela effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, tutti i motivi, affermando che nell’equa riparazione è risarcibile solo il danno patrimoniale che sia conseguenza diretta e immediata del protrarsi irragionevole del processo, con esclusione delle poste di danno che coincidono con il bene della vita controverso nel giudizio presupposto. Il pregiudizio allegato dal ricorrente non era un danno autonomamente prodotto dal ritardo processuale, ma una voce del danno oggetto della causa di lavoro, già disciplinata in termini forfettari dalla normativa richiamata. La motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta congrua e non apparente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    Il danno risarcibile per violazione del termine ragionevole di durata è quello derivante come conseguenza immediata e diretta dall’eccessivo protrarsi del processo, non il pregiudizio inerente al bene della vita dedotto nel giudizio presupposto.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1

    Richiamato per delimitare l’ambito dell’equa riparazione e la struttura del relativo diritto.

  • D.Lgs. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5

    La disciplina sulla conversione/ristoro del lavoro a termine illegittimo comporta una forfettizzazione del risarcimento, incidendo sul fatto che il pregiudizio lamentato non dipende direttamente dalla durata del processo.

  • L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13

    Chiarisce il carattere omnicomprensivo dell’indennità, comprensiva dei danni conseguenti sul piano retributivo e contributivo alla perdita del lavoro a termine.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri del danno patrimoniale, ma applicato nel senso che occorre il nesso causale diretto e immediato.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’illecito/violazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione equitativa, ma subordinato alla prova del pregiudizio risarcibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della Corte territoriale non è stata ritenuta apparente o contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la violazione di legge, ma i motivi sono stati respinti perché non sussistente l’errore di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione, escluso dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 6 CEDU

    La violazione del termine ragionevole di durata del processo genera un diritto a riparazione, ma limitato al danno conseguenza del ritardo.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela effettiva e rimedio, ma non idoneo a sovvertire il principio sul nesso causale del danno patrimoniale.

  • art. 41 CEDU

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse incidenza decisiva sul principio applicato.

Massime di principio

  • Nell’equa riparazione per durata irragionevole del processo il danno patrimoniale è risarcibile solo se costituisce conseguenza immediata e diretta del ritardo processuale, secondo una normale sequenza causale.
  • Non sono risarcibili, a titolo di danno da irragionevole durata, le poste che coincidono con il bene della vita controverso nel giudizio presupposto o che sarebbero comunque rimaste disciplinate dalla sua specifica regolazione sostanziale.
  • La natura indennitaria dell’equa riparazione esonera dalla prova della colpa soggettiva, ma non dalla prova del nesso causale tra il protrarsi del processo e il pregiudizio patrimoniale allegato.
  • La liquidazione equitativa non può sostituire la prova dell’esistenza di un danno patrimoniale autonomamente riferibile al ritardo del processo.
  • La motivazione è immune da vizio di apparenza quando affronta in modo articolato la ragione per cui il pregiudizio dedotto non deriva direttamente dalla durata del processo, ma dalla disciplina sostanziale del rapporto dedotto in lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneConversione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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