Sentenza n. 1662/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 905/2021 del Tribunale di Siracusa, divenuto esecutivo e irrevocabile, recante condanna del Comune al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 11.544,76, oltre interessi moratori, spese, tassa di registrazione, onorari, esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario. Il Comune non si è costituito e non ha fornito alcuna giustificazione dell’inadempimento. Il TAR ha verificato che il decreto ingiuntivo era divenuto irrevocabile, che ne era stata dichiarata l’esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che il titolo era stato ritualmente notificato all’amministrazione in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorso era stato inizialmente notificato a un indirizzo PEC non censito nel pubblico registro delle Pubbliche Amministrazioni; il TAR aveva quindi disposto la rinnovazione della notifica, cui la ricorrente aveva dato esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati l’esistenza, l’irrevocabilità e l’esecutività del decreto ingiuntivo, nonché l’inadempimento del Comune dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Comune di Floridia di pagare quanto dovuto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha disposto l’intervento sostitutivo, nominando quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Augusta, con facoltà di delega, affinché provveda, su richiesta della parte, entro ulteriori 60 giorni all’esecuzione del titolo. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Il TAR ha richiamato, per il commissario ad acta, il termine decadenziale previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e disporre, in caso di persistente inadempimento, l’intervento sostitutivo.
art. 647 c.p.c.
Rileva per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, elemento valorizzato dal TAR per accertare la definitività e l’esecutività del titolo azionato in ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha accertato che tale termine era decorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio applicabile all’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario, per gli onorari e le spese connesse all’incarico, decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Massime di principio
- L’ottemperanza è accoglibile quando il creditore dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e irrevocabile, la sua rituale notificazione alla pubblica amministrazione debitrice e il persistente inadempimento dell’amministrazione.
- Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’esecuzione forzata del titolo può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato; accertato il decorso del termine, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento.
- In presenza di persistente inadempimento dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e disporre, per l’ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega.
- Il commissario ad acta deve operare entro il termine assegnato dal giudice e dare tempestiva comunicazione del proprio insediamento alla segreteria dell’organo giudicante.
- Per la domanda di liquidazione degli onorari e delle spese dell’ausiliario o del commissario, il termine previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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