Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5043/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza del Comune di Somma Vesuviana n. 143 del 16 ottobre 2024, recante l’ingiunzione di demolizione di tre manufatti abusivi realizzati nel territorio comunale alla Via Sant’Aloia, nonché della relazione tecnica prot. n. 20993 del 15 luglio 2024 ivi richiamata; b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; quanto al ricorso per motivi aggiunti: c) del provvedimento del Comune di Somma Vesuviana prot. n. 38129 del 30 ottobre 2025, recante il diniego dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente il 16 dicembre 2024, finalizzata ad ottenere la sanatoria di due manufatti colpiti dall’ordinanza di demolizione; d) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; e per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla suddetta istanza di accertamento di conformità e, comunque, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Somma Vesuviana di rilasciare l’attestazione circa il decorso del termine procedimentale di cui al comma 6 dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.

Giustizia amministrativa202406511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di tre manufatti abusivi e diniego dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di due edifici, rispettivamente di circa 75 e 124 mq, e di una piscina interrata di circa 98 mq, nonché il successivo diniego dell'istanza di accertamento di conformità presentata per la piscina e per l'edificio minore. Ha dedotto, in sintesi: la pendenza di domande di condono edilizio del 1986 e del 1995, che avrebbero ricompreso anche i manufatti; la natura pertinenziale della piscina e dell'edificio di circa 75 mq, con conseguente assoggettabilità a SCIA e non a permesso di costruire; la sproporzione della demolizione; il difetto di motivazione dell'ordinanza per mancata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, anche in ragione del lungo tempo trascorso e dell'affidamento maturato; la formazione del silenzio-assenso sull'istanza ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 decorso il termine di 45 giorni; l'illegittima interferenza del diniego con le procedure di condono e la violazione delle garanzie partecipative. Con memorie non notificate sono state inoltre introdotte censure nuove relative alla qualificazione dell'edificio minore come volume tecnico e a ulteriori carenze istruttorie.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio delle note comunali depositate tardivamente ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., ma ha ritenuto non necessario esaminare le ulteriori eccezioni di rito perché il ricorso era infondato nel merito. Ha escluso che i manufatti fossero compresi nelle domande di condono: la relazione tecnica descrittiva del 1995 riguardava ampliamenti del fabbricato insistente sulla particella 489 e opere esterne di recinzione, pavimentazione e sistemazione a verde, non la piscina né i due edifici oggetto dell'ordinanza. In caso di contrasto tra relazione descrittiva ed elaborati grafici o fotografici, prevale la relazione, che delimita l'oggetto della domanda di condono. Ha poi qualificato la piscina e l'edificio di circa 75 mq come manufatti autonomi e non come pertinenze urbanistiche, perché di dimensioni e consistenza tali da trasformare rilevantemente il territorio e dotati di autonomia funzionale. La piscina, anche se interrata e indipendentemente dalle dimensioni della superficie natatoria, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. È stata quindi ritenuta legittima la sanzione demolitoria ex art. 31 d.P.R. 380/2001, non sproporzionata rispetto a opere realizzate in totale assenza di titolo. L'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione rafforzata per il solo decorso del tempo; non è tutelabile l'affidamento nella conservazione di una situazione abusiva. Il TAR ha escluso anche la formazione del silenzio-assenso sull'istanza ex art. 36-bis, poiché tale istituto non si applica agli interventi realizzati in totale assenza di permesso di costruire, ma solo alle fattispecie tipizzate dalla norma. Mancando il presupposto legale per il silenzio-assenso, il diniego espresso non necessitava di previa autotutela. Le nuove censure dedotte con memorie non notificate sono state dichiarate inammissibili perché ampliavano il thema decidendum oltre i motivi ritualmente proposti. Il diniego è rimasto comunque sorretto autonomamente dal motivo, non contestato, dell'inapplicabilità dell'art. 36-bis, sicché non era necessario esaminare l'ulteriore ragione relativa al contrasto con la disciplina urbanistica vigente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione è legittima per manufatti realizzati in totale assenza del permesso di costruire.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La piscina costituisce nuova costruzione perché comporta una durevole trasformazione del territorio.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità semplificato si applica esclusivamente alle fattispecie tipizzate dalla norma e non agli interventi realizzati in totale assenza di permesso di costruire.

  • art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Il termine procedimentale non può produrre silenzio-assenso quando l'istanza è estranea all'ambito applicativo dell'istituto e manca quindi il presupposto legale dell'effetto favorevole.

  • artt. 35 e 44 l. 47/1985

    La pendenza del condono non impedisce la demolizione di manufatti che non risultino compresi nell'oggetto della domanda di sanatoria.

  • art. 38 l. 47/1985

    La disciplina della sospensione degli effetti repressivi collegata al condono non opera per opere estranee all'istanza condonistica.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le memorie depositate oltre i termini non sono utilizzabili ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nell'individuazione dell'oggetto di una domanda di condono edilizio, la relazione tecnica descrittiva prevale sugli elaborati grafici e fotografici quando questi ultimi rappresentino opere ulteriori o non specificamente descritte: la relazione delimita l'ambito oggettivo della sanatoria richiesta.
  • Una piscina interrata, anche di dimensioni contenute e indipendentemente dalla superficie effettivamente destinata alla balneazione, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando comporta una durevole trasformazione del territorio e presenta autonomia funzionale rispetto all'edificio principale.
  • La pertinenza urbanistica presuppone sia l'esiguità quantitativa del manufatto, tale da non alterare significativamente l'assetto del territorio, sia un collegamento funzionale con l'edificio principale che ne escluda l'autonoma utilizzabilità; manufatti di consistenza rilevante o autonomamente fruibili non possono essere qualificati come pertinenze ai fini edilizi.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con l'interesse privato; il mero decorso del tempo non fa sorgere un affidamento tutelabile nella conservazione dell'abuso.
  • Il silenzio-assenso previsto dall'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 può formarsi solo per interventi rientranti nell'ambito oggettivo dell'istituto. Per opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire, il decorso del termine non produce alcun titolo tacito, mancando il presupposto normativo dell'effetto favorevole.
  • Un provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di ragioni autonome resta legittimo se una sola di esse resiste alle censure; in tal caso non è necessario esaminare le contestazioni relative alle ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.