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Sentenza

Sentenza del 29/10/2021 n. 30824 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria promossa da M.G. (avversa ad Equitalia Sud). In primo grado la CTP aveva respinto il gravame; in secondo grado la CTR ha accolto l'appello di Equitalia ritenendo legittima l'iscrizione ipotecaria. M.G. ha impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, l'irregolarità/inidoneità della notificazione dell'appello (atto notificato a mezzo posta senza deposito degli avvisi di ricevimento), la nullità della procura che accompagnava l'appello, l'omessa informativa prescritta dalla L. 212/2000 nell'avviso di iscrizione ipotecaria, la mancata notifica dell'intimazione prevista dal D.P.R. 602/1973 quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella, e la carenza del titolo esecutivo per l'iscrizione ipotecaria per mancata produzione di tutte le cartelle esattoriali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (mancata prova della regolare notificazione dell'appello mediante produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate) ritenendo inammissibile l'appello di Equitalia nel giudizio d'appello. Per tale motivo la sentenza impugnata della CTR è stata cassata senza rinvio, con la conseguenza che la decisione di prime cure (favorevole al contribuente) è divenuta passata in cosa giudicata. La Cassazione ha altresì condannato la controricorrente (Equitalia) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 19, comma 2; art. 17; art. 20, comma 2; art. 53

    Norme sul processo tributario citate sia dalla CTR sia dal ricorrente: in particolare art. 19 comma 2 è richiamato in relazione all'obbligo informativo sull'impugnazione e alla regolarità formale degli atti; la Corte rileva che le regole sulle notifiche a mezzo posta previste dal decreto sono applicabili e che la mancata prova della notifica rende inammissibile l'atto di parte.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    art. 7, commi 1 e 2, lett. c)

    Disciplina dell'obbligo informativo dell'amministrazione tributaria (modalità, termine, organo cui ricorrere). La CTR aveva ritenuto che la generica indicazione "nei termini e nei modi prescritti dalla legge" fosse sufficiente sul piano della regolarità; la Cassazione non ha deciso sul merito di questa valutazione perché ha cassato la sentenza per ragioni processuali (notifica).

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    art. 50, comma 2; art. 77

    Questione controversa sul fatto se l'iscrizione ipotecaria sia atto del procedimento esecutivo e se, quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella, sia necessaria la preventiva intimazione ex art. 50 comma 2. La CTR aveva sostenuto che l'art. 77 non considera l'iscrizione ipotecaria atto dell'espropriazione e quindi l'intimazione non sarebbe necessaria; la Cassazione non ha risolto il contrasto perché ha deciso per l'inammissibilità dell'appello per vizi della notificazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 149; art. 140; art. 350 comma 2; art. 330 comma 1; art. 83; art. 291; art. 372 comma 2; art. 379; art. 380-bis; art. 184-bis; art. 360

    Norme processuali richiamate con riferimento alle modalità e alla prova delle notificazioni mediante servizio postale (art.149 c.p.c.), agli effetti della mancata produzione dell'avviso di ricevimento (giurisprudenza di legittimità) e ai rimedi (possibilità di rimessione in termini con prova dell'attivazione per ottenere duplicato dell'avviso secondo L. 890/1982 art.6). In particolare la giurisprudenza di Cassazione stabilisce che l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino a determinati momenti dell'udienza/camera di consiglio e che la mancata produzione, se l'intimato non ha svolto attività difensiva, determina l'inammissibilità dell'atto notificato.

  • L. n. 890 del 1982

    Prevede la possibilità di ottenere duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte ricorda che il difensore può chiedere la rimessione in termini offrendo la prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere tale duplicato.

Massime di principio

  • La produzione dell'avviso di ricevimento (AR) è prova essenziale della regolare notificazione a mezzo posta: se l'atto notificato non è accompagnato dall'AR e la controparte non svolge attività difensiva, l'atto è inammissibile.
  • La regola precedente vale anche nel processo tributario e nel giudizio di appello: le notifiche effettuate direttamente dalle parti tramite servizio postale richiedono la prova dell'AR per costituire valida instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione.
  • L'AR può essere prodotto sino a fasi avanzate del procedimento (fino all'adunanza in camera di consiglio o fino all'udienza di discussione prima della relazione), e, in caso di mancata ricezione, il difensore può chiedere rimessione in termini dimostrando di aver tempestivamente chiesto il duplicato all'amministrazione postale.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile per vizi della notificazione e la parte appellata non si è costituita in secondo grado, la sentenza di primo grado rimane efficace (passata in cosa giudicata).
  • Questioni sostanziali sul requisito dell'informativa nell'avviso di iscrizione ipotecaria o sulla necessità dell'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 possono restare prive di decisione se il giudice risolve il giudizio su questioni processuali preliminari; dunque è prudente curare sempre la regolarità formale delle notificazioni per non pregiudicare la decisione sul merito.

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