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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 829/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

CICCOTTO impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di 18 dosi di cocaina (art.73 comma 5 DPR 309/90). Primo motivo: censura l'applicazione della recidiva reiterata poiché, secondo la difesa, una delle pregresse condanne era stata dichiarata estinta e quindi non sussisterebbero i due precedenti necessari. Secondo motivo: denuncia illegittimità dell'aumento di pena per recidiva in quanto il giudice aveva raddoppiato la pena base anziché applicare l'aumento nella misura prevista dalla norma (aumento pari a due terzi), come segnalato con motivi nuovi in appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima la qualificazione della recidiva reiterata sulla base delle pronunce di cumulo e di un ulteriore precedente. Ha invece accolto il secondo motivo: il giudice di appello non ha risposto alla censura sull'illegittima modalità di calcolo dell'aumento per recidiva (raddoppio errato invece dell'aumento di due terzi). La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e, ai sensi dell'art.620 lett. I cod.proc.pen., ha ricalcolato matematicamente la pena rideterminandola in mesi otto e giorni dieci di reclusione e euro 1.133 di multa. Per il resto il ricorso è stato rigettato

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art.73 comma 5

    Nella fattispecie il reato contestato rientra nelle ipotesi di cui all'art.73 comma 5 (detenzione ai fini di spaccio) e ciò ha fondato la qualificazione del reato per cui è stata irrogata la pena

  • art.99 comma quarto

    La Corte ha richiamato la regola che determina la misura dell'aumento di pena per la recidiva e ha ritenuto che il corretto incremento sia nella misura prevista dalla norma (due terzi) e non il raddoppio della pena base operato dal giudice di appello

  • art.620 lett. I cod.proc.pen.

    Permette alla Corte di legittimità di procedere, quando si tratta di mera operazione matematica, alla nuova determinazione della pena senza rinvio; applicata in questo caso per ricalcolare la pena in base alla corretta misura dell'aumento per recidiva

Massime di principio

  • Se il giudice applica la recidiva, va verificato che i precedenti penali richiamati siano effettivamente rilevanti e non estinti in modo da far venir meno il presupposto: la questione può essere decisa in appello e ribadita in Cassazione.
  • La misura dell'aumento di pena per recidiva deve rispettare la percentuale o la formula prevista dalla norma applicabile (non è lecita la semplice decisione di raddoppiare la pena base se la legge prevede un aumento differente).
  • La censura relativa al modo di calcolo dell'aumento di pena (errore matematico o applicazione di misura illegale) è rilevabile anche d'ufficio e può essere rettificata dalla Corte di Cassazione con una nuova determinazione della pena quando si tratti di mera operazione aritmetica ai sensi dell'art.620 lett. I cod.proc.pen.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe interrogare il casellario giudiziale e gli atti di cumulo per documentare eventuali estinzioni o irregolarità dei precedenti, mentre il PM o il giudice dovranno motivare chiaramente la riconducibilità e la rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva.
  • Quando si propone ricorso per la modalità di aumento della pena, è utile formulare specifici motivi anche con nuovi mezzi di appello; l'omessa risposta del giudice a tali doglianze può portare all'annullamento parziale e alla rideterminazione della pena.

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