Cassazione Civile, Ordinanza n. 02747/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (franchisor)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società resistente per il pagamento di una somma relativa a merci fornite in conto deposito nell'ambito di un contratto di affiliazione commerciale per l'apertura di una libreria/edicola. L'opponente contestava la prova del credito e, in appello, deduceva che il giudice di merito avesse pronunciato su una domanda nuova o comunque diversa da quella proposta in sede monitoria, perché il ricorso per decreto ingiuntivo si sarebbe fondato solo sul contratto di franchising e non su un piano di rientro e su effetti cambiari prodotti solo nel giudizio di opposizione. Con il secondo motivo lamentava nullità della c.t.u. per omessa trasmissione della bozza al consulente di parte e violazione del contraddittorio; con il terzo motivo denunciava ancora nullità della c.t.u. per l'acquisizione tardiva dell'originale del contratto, assumendo la violazione dei termini istruttori e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la pretesa creditoria è rimasta sempre ancorata al medesimo rapporto di franchising e la produzione in opposizione del piano di rientro e delle cambiali ha avuto mera funzione probatoria, senza mutare petitum o causa petendi. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione d'appello nel dichiarare tardive le doglianze sulla c.t.u., osservando che l'omessa trasmissione della bozza integra nullità relativa sanabile se non eccepita nella prima difesa utile e che anche l'acquisizione di documenti da parte del consulente, quando denunciata come vizio della consulenza, è soggetta a decadenza ex art. 157 c.p.c. In assenza di tempestiva eccezione, il vizio resta sanato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera gli elementi obiettivi della domanda, pronunciando su un bene della vita diverso da quello richiesto; la diversa valutazione dei mezzi di prova non integra di per sé violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sul contraddittorio; la Corte ribadisce che le nullità processuali dedotte in relazione alla c.t.u. seguono il regime della nullità relativa e devono essere tempestivamente eccepite.
art. 195, comma 3, c.p.c.
È evocato come norma relativa al deposito e alla circolazione della relazione peritale; la Corte afferma che l'eventuale omissione della bozza genera nullità relativa sanabile se non dedotta nella prima difesa utile.
art. 156 c.p.c.
La nullità processuale è soggetta al principio di sanatoria se la parte interessata non la eccepisce tempestivamente e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
art. 157 c.p.c.
Le nullità relative della consulenza tecnica, compresa l'acquisizione di documenti o l'omessa comunicazione della bozza, devono essere eccepite nella prima difesa successiva all'atto o alla sua conoscenza, altrimenti si intendono sanate.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Il richiamo serve a contestare l'acquisizione tardiva di documenti; la Corte osserva che il vizio, ove sussistente, è comunque soggetto al regime di decadenza delle nullità relative se non tempestivamente dedotto.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico e localizzato gli atti e le difese da cui risulta la tempestiva eccezione; in difetto la censura non supera il vaglio di specificità del ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale del giudizio di legittimità utilizzato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, pur valorizzando prove diverse da quelle inizialmente prodotte, decida sempre in relazione al medesimo rapporto giuridico dedotto in giudizio e al medesimo bene della vita richiesto.
- La produzione in corso di causa di documenti ulteriori, destinati a corroborare la stessa pretesa già azionata, non muta causa petendi né petitum se il fondamento sostanziale dell'azione resta invariato.
- Le nullità della consulenza tecnica d'ufficio, ivi compresa l'omessa trasmissione della bozza o l'acquisizione di documenti da parte del consulente, hanno natura relativa e sono sanate se non eccepite nella prima difesa utile successiva alla loro conoscenza.
- Chi deduce in cassazione una nullità processuale ha l'onere di indicare specificamente dove e quando l'eccezione sia stata proposta nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque infondata per difetto di specificità.
- Il giudice può fondare la decisione sulle prove raccolte nel giudizio di opposizione o di cognizione piena, purché resti ferma la medesima domanda sostanziale proposta originariamente.
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