Cassazione Penale, Sentenza n. 5148/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pascual, condannato a 1 anno e 1 mese per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Milano (novembre 2019) l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il Tribunale, con ordinanza del 12/11/2024, respinse l'istanza rilevando che il ricorrente risultava sconosciuto nel domicilio indicato e che il difensore aveva dichiarato la residenza stabile in Francia senza fornire indicazioni sulle condizioni di vita. L'appello in Cassazione deduceva violazione dell'art. 656, comma 6, c.p.p., sostenendo il mancato rispetto del termine perentorio di 45 giorni entro il quale il Tribunale doveva decidere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che il termine di 45 giorni previsto dall'art. 656, comma 6, c.p.p. sia di natura ordinatoria e la sua violazione non comporti conseguenze automatiche invalidanti. Ha inoltre confermato che il rigetto dell'istanza era fondato sull'insussistenza dei presupposti (assenza di domicilio idoneo in Italia e mancata collaborazione del richiedente nel fornire informazioni sulla vita e attività svolta all'estero). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, € 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale che individua il delitto per cui il ricorrente è stato condannato; posta a base dell'ordine di esecuzione che ha dato avvio alla procedura per le misure alternative.
art. 656, comma 6, cod. proc. pen.
Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta
La Corte ha interpretato il termine come di natura ordinatoria: la violazione non comporta automaticamente la perdita di efficacia del potere decisorio né altre conseguenze invalidanti dell'atto.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella questione di costituzionalità citata dal ricorrente (riguarda la sospensione dell'esecuzione in presenza del superamento delle soglie di pena); tuttavia la Corte ha ritenuto che la questione prospettata non si applicasse al caso concreto, che veniva deciso per insussistenza dei presupposti.
art. 47 e ss., legge n. 354/1975
Fissano le soglie di pena residua per l'ammissione a misure alternative (affidamento, detenzione domiciliare); citate nel contesto della questione costituzionale, ma non decisive nel caso specifico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'entità delle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.
Sez. U, n. 46837 del 15/07/2021 (Scott), Rv. 282225 - 01
Giurisprudenza della Corte che ha affermato che il termine di 45 giorni per la decisione del tribunale di sorveglianza è ordinatorio e la sua violazione non comporta conseguenze automatiche; richiamata come precedente diretto per la qualificazione del termine.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della diligenza del ricorrente: la Corte ha ritenuto che non vi fosse motivo per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa, pur disponendo un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 656, comma 6, c.p.p. è da intendersi ordinatorio: la sua violazione non produce automaticamente effetti invalidanti o la sospensione dell'esecuzione.
- Quando un'istanza di misure alternative è respinta per insussistenza dei presupposti (es. assenza di domicilio idoneo in Italia, carenza di informazioni sulla vita all'estero), tale decisione è legittima indipendentemente dai ritardi procedimentali.
- Il richiedente una misura alternativa ha l'onere di collaborazione: deve indicare un domicilio concreto e fornire informazioni sulle condizioni di vita e attività svolte, soprattutto se risiede all'estero.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative al superamento delle soglie di pena per effetto di ritardi procedurali vanno valutate separatamente; finché non vi sia pronuncia costituzionale, i tribunali seguono l'interpretazione che qualifica il termine come ordinatorio.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, in casi opportunamente valutati, un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
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