Cassazione Penale, Ordinanza n. 25611/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputata per un delitto continuato previsto dagli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74/2000. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che tali attenuanti fossero giustificate dalla grave crisi economica che avrebbe colpito l'Italia dal 2011 e dall'incensuratezza dell'imputata; aggiungeva che il comportamento processuale non poteva essere valorizzato in senso sfavorevole, perché espressione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era solida, adeguata e priva di manifesta illogicità. In particolare, la Corte di appello aveva negato le attenuanti per l'assenza di qualsiasi elemento positivamente valutabile; l'incensuratezza, da sola, non era sufficiente ex art. 62-bis, comma 3, c.p.; l'ulteriore deduzione sull'assenza di volontà appropriativa era inconferente perché le condotte di reato erano state accertate. Quanto alla crisi economica, la Corte ha rilevato che si trattava di un argomento nuovo, introdotto solo in cassazione e dunque inammissibile. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata come base della condanna per uno dei reati tributari contestati, inserito in un delitto continuato.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata come base della condanna per uno dei reati tributari contestati, inserito in un delitto continuato.
art. 62-bis, comma 3, c.p.
L'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi sull'assenza di elementi positivamente valutabili e sorregga la decisione con motivazione congrua, non illogica e non contraddittoria.
- L'incensuratezza dell'imputato, isolatamente considerata, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità non possono essere valorizzati per la prima volta fatti o argomenti nuovi non dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
- Se il motivo di ricorso si risolve nella mera richiesta di una diversa valutazione del merito, senza evidenziare vizi logici manifesti della motivazione, il ricorso è inammissibile.
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