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Circolare

Circolare numero 176 del 2-10-2001

Il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dalla composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come individuare il nucleo familiare e il relativo reddito nelle domande di Assegno per il nucleo familiare in presenza di eventi sopravvenuti, come matrimonio, separazione, nascita o morte. Il criterio stabilito è che il nucleo va determinato con riferimento al periodo della domanda, mentre il reddito da acquisire è quello percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce dai soggetti che compongono quel nucleo, anche se nel periodo di riferimento del reddito la composizione familiare era diversa. Lo stesso criterio si applica alle richieste per periodi arretrati. La circolare riporta tre esempi pratici: matrimonio, separazione legale e compimento della maggiore età di un figlio con reddito.

Chiarimenti sulla composizione del nucleo familiare e sul reddito da considerare per l’Assegno per il nucleo familiare (ANF)

Chiarimenti sulla composizione del nucleo familiare ai fini ANF

La circolare interviene per risolvere i dubbi delle sedi periferiche sulla corretta istruttoria delle domande di Assegno per il nucleo familiare in presenza di mutamenti nella situazione familiare, come separazione, matrimonio, nascita o decesso di componenti. Il chiarimento è rilevante soprattutto quando la composizione del nucleo nel periodo della domanda non coincide con quella esistente nel periodo di riferimento del reddito.

Criterio generale per nucleo e reddito

La Direzione Centrale stabilisce che il nucleo familiare deve essere individuato con riferimento al periodo della domanda o del periodo cui la domanda si riferisce. Una volta definito il nucleo, il reddito familiare da acquisire è quello risultante dalla somma dei redditi percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno della domanda da tutti i soggetti che compongono quel nucleo. Questo vale anche se, nel periodo di riferimento del reddito, il nucleo fosse composto in modo diverso per effetto di eventi sopravvenuti.

Lo stesso criterio deve essere adottato anche per le richieste relative a periodi arretrati.

Effetti di matrimonio, separazione e uscita di componenti dal nucleo

La circolare precisa che gli eventi familiari sopravvenuti incidono sulla composizione del nucleo da assumere ai fini ANF, e quindi anche sull’insieme dei redditi da considerare. Se un soggetto entra nel nucleo per effetto di matrimonio, i suoi redditi vanno inclusi; se invece un soggetto esce dal nucleo per separazione o per altra causa, i suoi redditi vanno esclusi.

Esempi applicativi forniti dalla circolare

Nel caso di matrimonio contratto il 20/7/2000, il nucleo è formato dai due coniugi e devono essere considerati i redditi di entrambi, anche se in parte del periodo di riferimento dei redditi non erano ancora coniugati. In particolare, vanno sommati i redditi del 1999 e del 2000 del coniuge del richiedente, poiché quel soggetto fa parte del nucleo interessato alla prestazione.

Nel caso di separazione legale avvenuta il 10/3/2000, il nucleo è composto dal coniuge separato richiedente e dai figli affidati. In tale ipotesi, i redditi da prendere in considerazione sono solo quelli percepiti dai componenti rimasti nel nucleo; devono essere esclusi i redditi dell’altro coniuge separato, che non fa più parte del nucleo familiare ai fini della prestazione.

Infine, nel caso in cui nel nucleo vi sia un figlio minore portatore di reddito che compie 18 anni il 15/11/2000, dal 1/12/2000 il nucleo si riduce a due componenti e, da tale data, il reddito da considerare è quello dei soli coniugi. Di conseguenza, deve essere escluso il reddito del figlio per il 1999, poiché dal 1/12/2000 non fa più parte del nucleo rilevante per l’ANF.

Indicazione operativa conclusiva

Il principio operativo espresso dalla circolare è dunque quello di far prevalere la composizione effettiva del nucleo nel momento in cui la prestazione è richiesta o riferita, mentre il reddito si ricostruisce sui soggetti che in quel momento compongono il nucleo, senza tener conto delle diverse composizioni familiari esistenti nel periodo di produzione dei redditi.

Punti principali

Criterio generale di individuazione del nucleo familiare

Per l’istruttoria delle domande di ANF, il nucleo familiare deve essere individuato in base alla situazione esistente nel periodo di riferimento della domanda. Una volta definito tale nucleo, il reddito familiare rilevante è dato dalla somma dei redditi percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce da tutti i soggetti che compongono quel nucleo, anche se in quel diverso periodo la composizione familiare fosse mutata per eventi sopravvenuti.

Eventi sopravvenuti e variazione della composizione familiare

La circolare considera le ipotesi di separazione, matrimonio, nascite e decessi, che possono determinare l’ingresso o l’uscita di componenti dal nucleo. In tali casi, ai fini del reddito da assumere, conta la composizione del nucleo nel periodo della domanda, non quella esistente nel periodo di produzione dei redditi.

Domande per periodi arretrati

Lo stesso criterio vale anche quando l’ANF sia richiesto per periodi arretrati: il nucleo va ricostruito con riferimento al periodo cui la domanda arretrata si riferisce e il reddito va calcolato includendo i redditi dei soggetti che in quel momento facevano parte del nucleo.

Esempio di matrimonio con ingresso del coniuge nel nucleo

Nel caso di un matrimonio contratto il 20/7/2000, il nucleo è composto dai due coniugi. Il reddito familiare comprende i redditi di entrambi nell’anno 1999 per il periodo 20/7/2000-30/6/2001 e nell’anno 2000 per il periodo 1/7/2001-30/6/2002, anche se nel 1999 e per parte del 2000 i soggetti non erano ancora coniugati. Va quindi incluso anche il reddito del coniuge del richiedente, poiché è parte del nucleo interessato alla prestazione.

Esempio di separazione legale e nucleo monoparentale

Nel caso di separazione legale avvenuta il 10/3/2000, il nucleo è formato dal coniuge separato richiedente e dai figli affidati a lui. Il reddito familiare è costituito soltanto dai redditi percepiti da questi soggetti nell’anno 1998 per il periodo 10/3/2000-30/6/2000 e nell’anno 1999 per il periodo 1/7/2000-30/6/2001. Vanno esclusi i redditi 1998 e 1999 dell’altro coniuge separato, perché non fa più parte del nucleo.

Esempio di figlio che esce dal nucleo per raggiunta maggiore età

Nel caso di un nucleo composto da richiedente, coniuge e figlio minore portatore di reddito che compie 18 anni il 15/11/2000, dal 1/12/2000 il nucleo diventa di due componenti. Da quella data il reddito da considerare è quello dei soli coniugi relativo al 1999, con esclusione del reddito 1999 del figlio, poiché dal 1/12/2000 non fa più parte del nucleo interessato alla prestazione.

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