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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34100/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l’ordinanza del 15 aprile 2026 con cui la Corte d’appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di computare come pena espiata per il reato associativo la detenzione patita senza titolo dal 17 settembre 2015 al 17 febbraio 2017, divenuta tale in forza di una separata ordinanza di applicazione della continuazione. La condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. era stata pronunciata dalla Corte d’appello di Catania il 19 marzo 2024; la cessazione della permanenza era stata collocata al 26 aprile 2022. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto scomporre il reato permanente e riconoscere la fungibilità per la frazione di condotta anteriore alla detenzione. Ha affermato che il 26 aprile 2022 era soltanto la data della sentenza di condanna di primo grado, che la partecipazione sarebbe cessata di fatto con la carcerazione del 17 settembre 2013 e che, cessate le intercettazioni il 31 ottobre 2017, non risultavano ulteriori condotte partecipative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la fungibilità della pena espiata senza titolo non opera per i reati permanenti quando la permanenza cessi dopo l’inizio dell’espiazione senza titolo: nel caso concreto, sarebbe stato necessario che l’appartenenza all’associazione fosse cessata entro il 17 settembre 2015. La deduzione relativa alla cessazione delle intercettazioni il 31 ottobre 2017 è stata ritenuta inconferente, perché tale data è comunque successiva all’inizio del periodo di detenzione oggetto della richiesta. La deduzione secondo cui la partecipazione sarebbe cessata con la carcerazione del 17 settembre 2013 è stata ritenuta generica: non si confrontava con la motivazione dell’ordinanza, che aveva valorizzato le intercettazioni successive alla scarcerazione del 17 febbraio 2017 e la ripresa della posizione apicale del ricorrente nel gruppo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    In applicazione di tale principio, il ricorrente avrebbe potuto ottenere legittimamente la fungibilità tra la pena inflitta con la condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la detenzione, divenuta senza titolo per effetto di separata ordinanza di applicazione del reato continuato, patita tra il 17 settembre 2015 ed il 17 febbraio 2017, soltanto se l’appartenenza all’associazione fosse cessata entro il 17 settembre 2015.

    Per il reato associativo permanente, la detenzione espiata senza titolo può essere computata come pena per quel reato soltanto se la permanenza è cessata non oltre l’inizio del periodo di detenzione da rendere fungibile.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

    La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nella decisione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La fungibilità della detenzione espiata senza titolo rispetto alla pena inflitta per un reato permanente è esclusa quando la permanenza sia cessata dopo l’inizio del periodo di detenzione di cui si chiede il computo.
  • È inconferente contestare la prova della partecipazione al reato permanente oltre una certa data, se anche tale data è successiva all’inizio del periodo di detenzione per il quale si domanda la fungibilità.
  • È generico il motivo di ricorso che afferma una diversa cessazione della condotta senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e con gli elementi probatori da esso valorizzati.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penaleStupefacenti

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