Cassazione Civile, Ordinanza n. 19216/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente impositore.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2003. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del proprio ricorso in primo grado; la CTR della Puglia aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo intempestiva l'attività accertativa dell'Amministrazione, perché l'atto notarile era stato rogato il 23 settembre 2003, quindi dopo il 30 novembre 2002, e dunque fuori dall'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa richiamata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 11 della L. n. 289 del 2002 e all'art. 112 c.p.c.: ha sostenuto che la CTR avrebbe pronunciato ultra petita, poiché la violazione dell'art. 11 non era stata dedotta dalla contribuente nei gradi di merito, e comunque avrebbe errato nel non considerare la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 11 della L. n. 289 del 2002, richiamata dall'art. 2, comma 46, della L. n. 350 del 2003.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha lamentato una pronuncia ultra petita; la Corte, accogliendo il motivo, ha ritenuto fondata la censura nei limiti della corretta applicazione della disciplina sostanziale richiamata.
art. 11 L. 27 dicembre 2002, n. 289
La proroga biennale dei termini di rettifica e liquidazione prevista dalla norma si applica anche alle violazioni relative all'applicazione delle agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, assimilate alle ipotesi del comma 1.
art. 2, comma 46, L. 24 dicembre 2003, n. 350
La ricorrente lo richiama quale disposizione di proroga collegata alla disciplina dell'art. 11 L. n. 289 del 2002.
art. 76, comma 2, lett. e), D.P.R. n. 131 del 1986
È la disposizione dei termini di attività accertativa richiamata nel ragionamento della CTR e nella ricostruzione del quadro normativo.
art. 384-bis c.p.c.
La Corte, non residuando accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- La proroga biennale dei termini per la rettifica e la liquidazione dell'imposta prevista per le ipotesi di condono o definizione agevolata si estende anche alle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, quando la disciplina normativa mostra che le fattispecie sono assimilate.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso introduttivo.
- La previsione di un trattamento uniforme per fattispecie equivalenti impedisce di interpretare in modo differenziato termini e proroghe, se ciò condurrebbe a risultati incongrui tra ipotesi normative sostanzialmente omologhe.
- La censura di violazione di legge può essere accolta quando il giudice di merito abbia escluso l'applicabilità di una proroga normativa che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, deve invece ritenersi espressamente o implicitamente applicabile alla fattispecie.
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