Sentenza n. 3152/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto n.-OMISSIS- del 28/07/2025 comunicato in data 31/07/2025, con cui è stato aggiudicato il Lotto 1 CIG -OMISSIS-(Istituti di -OMISSIS-, quest'ultimo attualmente chiuso) della Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Contratto per l'affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il Servizio Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Campania, alla -OMISSIS- S.r.l.; b) di tutti gli atti concernenti la fase di verifica dell'anomalia, tra cui, nelle parti eventualmente lesive, la nota prot. -OMISSIS- del 09/05/2025, la nota prot. -OMISSIS- del 22/05/2025; per quanto occorrer possa, tutti i verbali di gara, in particolare il verbale del 08/05/2025, anche nella parte in cui non assoggetta a verifica dell'anomalia l'offerta presentata da -OMISSIS- S.r.l., i giustificativi della -OMISSIS- S.r.l. del 19/05/2025, del 24/05/2025, la relazione del RUP di superamento della verifica di anomalia da parte della -OMISSIS- S.r.l. del 11/06/2025, il punteggio complessivamente attribuito in data 27/06/2025; c) per quanto eventualmente lesivi, della lex specialis e di tutti i verbali di gara; d) di tutte le presupposte graduatorie pubblicate sulla piattaforma della stazione appaltante; e) per quanto occorrer possa, della comunicazione di indizione di seduta pubblica per la riammissione/esclusione di concorrente pubblicata sulla piattaforma il 22/09/2025, la valutazione di ammissione relativa al Lotto 1 pubblicata sulla piattaforma il 22/09/2025, la graduatoria del Lotto 1 pubblicata sulla piattaforma il 22/09/2025, l'11.mo Verbale Ottemperanza riammissione concorrente pubblicata sulla piattaforma di gara il 22.09.2025 con cui, in asserita ottemperanza delle ordinanze cautelari di codesto T.A.R., è stata riammessa la Ditta esclusa -OMISSIS- S.r.l. e (atipicamente) sospesa l'aggiudicazione del Lotto 1 a ALFA in attesa dell'esito dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso fissata al 17/12/2025; f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali con espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti in caso di ulteriori provvedimenti lesivi che dovessero essere nelle more pubblicati e/o comunicati dall'Amministrazione; nonché per la declaratoria del diritto all'aggiudicazione della ricorrente, dell'inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato ai fini della dichiarazione del diritto al subentro, con riserva di agire per il risarcimento del danno; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\11\2025: di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale (tra cui, in particolare, il punteggio complessivamente attribuito in data 27/06/2025, tutte le presupposte graduatorie pubblicate sulla piattaforma della stazione appaltante, la comunicazione di indizione di seduta pubblica per la riammissione/esclusione di concorrente, pubblicata sulla piattaforma il 22/09/2025, la “valutazione di ammissione” relativa al Lotto 1, pubblicata sulla piattaforma il 22/09/2025, la graduatoria del Lotto 1 pubblicata sulla piattaforma il 22/09/2025, l'11° Verbale “Ottemperanza riammissione concorrente”, pubblicata sulla piattaforma di gara il 22.09.2025 con cui, in asserita ottemperanza delle ordinanze cautelari di codesto T.A.R., è stata riammessa la Ditta esclusa -OMISSIS- S.r.l. e -atipicamente - sospesa l'aggiudicazione del Lotto 1 a -OMISSIS- S.r.l. in attesa dell'esito dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso fissata al 17/12/2025, avendo appreso di ulteriori profili di censura a seguito dell'ostensione avvenuta, in data 30/10/2025 e 17/11/2025, dei documenti relativi all'offerta e alle giustifiche rese, in sede di verifica dell'anomalia, da parte di -OMISSIS- S.r.l.), delle richieste dei giustificativi all'offerta e degli esiti delle valutazioni di anomalia, allo stato non conosciuti, oltre che di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti in caso di ulteriori provvedimenti lesivi che dovessero essere nelle more pubblicati e/o comunicati dall'Amministrazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more stipulato, ai fini del subentro della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per la fornitura di derrate alimentari e atti della verifica di anomalia, nonché successivi atti di riammissione e aggiornamento della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione del Lotto 1 e gli atti della verifica di anomalia, deducendo anzitutto l'incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria per insufficienza del costo e dell'orario del personale, inadeguatezza dei livelli di inquadramento contrattuale, contraddittorietà tra offerta tecnica e giustificazioni e impossibilità di assicurare le numerose attività previste dal capitolato. Ha inoltre censurato la modifica del costo della manodopera operata dall'aggiudicataria nelle giustificazioni, con indicazione di quattro decimali invece dei due previsti dalla lex specialis e incremento dell'importo originariamente offerto. Un ulteriore motivo ha riguardato la mancata sottoposizione a verifica di anomalia dell'offerta di un concorrente collocato in posizione poziore rispetto alla ricorrente, il cui costo del lavoro era pari a circa la metà di quello degli altri operatori e appariva manifestamente insufficiente per l'esecuzione del servizio. Infine, la ricorrente ha contestato la riammissione in gara di un concorrente precedentemente escluso per anomalia e il suo collocamento al primo posto, nonché l'atto con cui la stazione appaltante aveva mantenuto formalmente l'aggiudicazione originaria sospendendone amministrativamente gli effetti. Con i motivi aggiunti sono stati dedotti ulteriori profili di incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria, relativi agli aggiornamenti salariali e alla contraddittorietà tra l'offerta tecnica e i prospetti del costo del personale.
La decisione
Il TAR ha accolto in parte il ricorso introduttivo. Ha ritenuto fondate le censure relative alla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, rilevando che il RUP aveva recepito le giustificazioni in modo generico e apodittico, senza verificare l'adeguatezza degli inquadramenti contrattuali e la compatibilità tra personale, orari, mansioni e attività richieste dal capitolato. L'appaltatore conserva discrezionalità nell'organizzazione dei fattori produttivi, ma deve predisporre personale adeguato allo standard qualitativo promesso e alla corretta esecuzione del servizio. È stata inoltre ritenuta illegittima la modifica del costo della manodopera in sede di giustificazioni: tale fase consente spiegazioni e integrazioni, ma non la modifica dell'offerta economica, neppure quando l'incremento del costo sia favorevole alla stazione appaltante, poiché la modifica in aumento può ledere la par condicio. Il TAR ha altresì ritenuto illegittima la mancata verifica dell'anomalia dell'offerta di altro concorrente, il cui costo del lavoro era macroscopicamente esiguo rispetto alle offerte concorrenti; la stazione appaltante avrebbe dovuto sottoporla a scrutinio di congruità. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati nella parte in cui non avevano dichiarato anomale le offerte dei due concorrenti indicati in motivazione. Il motivo relativo alla riammissione dell'originaria prima classificata è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso introduttivo non era stato notificato all'unico controinteressato effettivo, titolare di interesse alla conservazione della riammissione e del primo posto in graduatoria. La successiva notifica dei motivi aggiunti non poteva sanare tale omissione e, comunque, era intervenuta oltre il termine decadenziale del rito appalti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché, consolidatasi la riammissione del concorrente collocato al primo posto, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dalla contestazione dell'offerta dell'aggiudicataria. Le spese del ricorso introduttivo sono state poste in solido a carico dell'amministrazione e di due controinteressate, con compensazione nei rapporti tra la ricorrente e un'altra controinteressata; le spese dei motivi aggiunti sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il corretto inquadramento contrattuale e l'equivalenza delle tutele lavoristiche assumono rilievo nella verifica dell'offerta e nell'esecuzione dell'appalto; l'operatore che non applica il contratto collettivo pertinente deve dichiarare l'equivalenza delle tutele.
art. 41 c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato, sin dall'introduzione del giudizio, ad almeno un controinteressato individuabile; l'omessa notifica all'unico controinteressato effettivo rende inammissibile la domanda relativa all'atto che gli attribuisce il vantaggio.
art. 49 c.p.a.
L'integrazione del contraddittorio non consente di sanare l'omessa notifica originaria quando il ricorso non sia stato notificato all'unico controinteressato effettivo e la notifica successiva avvenga oltre il termine decadenziale.
art. 97 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia serve ad accertare la serietà, affidabilità e sostenibilità dell'offerta così come formulata, senza consentire modifiche degli elementi essenziali dell'offerta economica.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l'azione della stazione appaltante verso l'individuazione dell'offerta migliore e non legittima il mantenimento di assetti procedimentali contraddittori o privi di effettiva utilità.
Massime di principio
- Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia l'operatore economico può chiarire e dimostrare la congruità dell'offerta mediante riferimenti interni alla stessa, ma non può modificare gli elementi essenziali dell'offerta economica, inclusi i costi della manodopera; il divieto opera sia per le modifiche in diminuzione sia per quelle in aumento, perché queste ultime possono alterare la par condicio dei concorrenti.
- La stazione appaltante deve verificare concretamente che il personale indicato nell'offerta, per numero, orario, mansioni e livello di inquadramento contrattuale, sia adeguato alla complessità delle prestazioni richieste dal capitolato e all'organizzazione promessa nell'offerta tecnica. Il giudizio di anomalia è illegittimo se si limita a recepire genericamente le giustificazioni senza confrontarle con tali esigenze.
- Pur avendo l'appaltatore discrezionalità nell'organizzazione dei fattori produttivi, l'inquadramento del personale deve essere coerente con le mansioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio e con lo standard qualitativo assunto verso la stazione appaltante; livelli contrattuali inadeguati non possono essere utilizzati per abbattere artificiosamente il costo del lavoro.
- La stazione appaltante deve sottoporre a verifica di anomalia un'offerta il cui costo del lavoro presenti una macroscopica esiguità rispetto alle offerte concorrenti e alle prestazioni richieste, anche se la soglia o gli altri parametri automatici non abbiano imposto formalmente tale verifica.
- Nel processo amministrativo, il controinteressato è il soggetto nominativamente indicato o agevolmente individuabile dall'atto impugnato che vanta un interesse diretto, concreto e contrario a quello del ricorrente alla conservazione del provvedimento. La notifica dei motivi aggiunti non sana l'omessa notifica del ricorso introduttivo a tale soggetto.
- La contestazione della congruità dell'offerta di un concorrente collocato in posizione poziore è priva di interesse quando il ricorrente non abbia ritualmente impugnato l'atto che ha ammesso o riammesso un altro concorrente collocandolo in posizione ancora migliore, poiché l'eventuale accoglimento non gli procurerebbe alcuna utilità.
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