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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. 279 del 6 novembre 2023 del Comune di Lainate con cui è stato disposto a carico del Sig. Gallo Mario, del Condominio Villoresi 7 e della Soc. Immobiliare San Giovanni di Gallo Angelo e Gallo Giovanna - con riferimento al cortile in uso esclusivo dell'Unità Immobiliare in via Villoresi 7, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi; di tutti gli atti presupposti e connessi;

Giustizia amministrativa202400094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere di sbancamento, creazione di un cortile e realizzazione di muri controterra

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario non attuale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 279/2023, deducendo, in sintesi, di non essere né proprietaria né responsabile delle opere abusive; l’insussistenza dell’abuso, sostenendo che le opere risultassero dai titoli edilizi del 2004 e che non vi fosse stato alcuno sbancamento; la violazione del legittimo affidamento in relazione alla DIA del 2006 e alla successiva introduzione della fascia di rispetto del canale; l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a opere realizzate dal Comune; la violazione degli artt. 58 e 95 del R.D. n. 523/1904, per asserita assenza di alterazioni del corso delle acque. La società non era più proprietaria dell’area dal 2007. L’ordinanza era stata rivolta anche all’attuale proprietario, al condominio e alla società, richiamando i precedenti titoli edilizi e ritenendo abusive le opere di sbancamento e contenimento del terreno. Il giudice ha inoltre esaminato la posizione processuale dell’attuale proprietario, destinatario dell’ordinanza, che si era limitato ad aderire alle difese della società senza proporre autonoma impugnazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale dell’attuale proprietario, estromettendolo dal giudizio: quale diretto destinatario dell’ordinanza egli avrebbe dovuto impugnare autonomamente il provvedimento entro il termine di decadenza e non poteva avvalersi dell’impugnazione proposta dalla società. Nei confronti della società il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo. L’ordinanza non conteneva elementi sufficienti per dimostrare che le opere fossero state realizzate dalla società quando essa era proprietaria o comunque nella sua qualità di responsabile dell’abuso. Il Comune aveva richiamato il permesso in sanatoria del 2004 e la DIA del 2006, ma non aveva chiarito se le opere contestate, e in particolare lo sbancamento, fossero anteriori al 2007, né aveva spiegato in modo coerente perché dovessero essere imputate alla società. La motivazione è stata ritenuta carente, contraddittoria e perplessa, anche considerando che precedenti sopralluoghi, incluso quello del 2021, non avevano rilevato opere visibili e di non modesta entità. È stato quindi annullato l’ordine di demolizione esclusivamente nella parte rivolta alla società. Sono state assorbite le ulteriori censure sull’abusività delle opere, sulla fascia di rispetto, sulla DIA, sulla disparità di trattamento e sulla disciplina idraulica, poiché la società non aveva più interesse a ottenere una pronuncia su tali aspetti, riguardanti opere su area di proprietà altrui. Il Comune conserva il potere di adottare un nuovo provvedimento nei confronti della società, purché immune dai vizi accertati. Nei confronti dell’attuale proprietario, invece, gli effetti dell’ordinanza si sono consolidati, con possibilità per il Comune di procedere agli atti vincolati conseguenti. Il Comune è stato condannato alla rifusione del contributo unificato e delle spese processuali in favore della società, liquidate in euro 2.000, oltre accessori; le spese nei confronti dell’attuale proprietario sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario e al responsabile dell’abuso; nei confronti di un precedente proprietario non attuale l’amministrazione deve fornire elementi e motivazione idonei a dimostrare la responsabilità dell’abuso.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione non può essere applicata alla società sulla base dell’ordinanza annullata nei suoi confronti.

  • artt. 58 e 95 R.D. 25 luglio 1904, n. 523

    Le relative censure, concernenti la disciplina delle opere in prossimità del canale e l’alterazione del corso delle acque, non sono state esaminate perché assorbite.

Massime di principio

  • Un precedente proprietario di un immobile può essere destinatario di un ordine di demolizione quale responsabile dell’abuso solo se l’amministrazione dispone di elementi idonei a ricondurre a lui la realizzazione delle opere; la mera titolarità pregressa dell’immobile e il richiamo a titoli edilizi rilasciati durante tale periodo non sono sufficienti.
  • Sebbene l’amministrazione non sia normalmente tenuta a indicare in modo dettagliato l’epoca di realizzazione di ogni abuso edilizio, quando intenda coinvolgere un soggetto che non è più proprietario da tempo deve motivare specificamente le ragioni dell’imputazione dell’abuso a quel soggetto.
  • La motivazione dell’ordine di demolizione è illegittima per carenza, contraddittorietà o perplessità quando non consente di stabilire se le opere contestate siano state realizzate durante il periodo di proprietà del destinatario e quali elementi ne dimostrino la responsabilità.
  • Il destinatario diretto di un provvedimento amministrativo lesivo deve proporre autonoma impugnazione entro il termine decadenziale e non può aderire alle difese svolte da altro soggetto per ottenere una surrettizia rimessione in termini o beneficiare degli effetti dell’impugnazione altrui.
  • L’annullamento dell’ordine di demolizione nei confronti del precedente proprietario per difetto di imputazione dell’abuso non preclude all’amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento nei suoi confronti, purché il nuovo atto sia immune dai vizi accertati e adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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