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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 16414 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro l'accertamento tributario relativo al 1996, con recupero di IRPEG e ILOR per un'omessa contabilizzazione di Lire 57.872.000. Il primo motivo riguardava la presunta violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e l'errata valutazione della specificità dei motivi d'appello. Il secondo denunciava un vizio di motivazione della sentenza regionale. La Corte ha rilevato che le censure erano formulate in modo ambiguo e non rispettavano gli oneri di specificità e sintesi richiesti per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulava violazione di legge e vizio di motivazione senza rispettare gli obblighi di formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi previsti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mancava una chiara indicazione del fatto controverso e una sintesi conclusiva del vizio motivazionale. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici, idonei a contestare puntualmente le ragioni della decisione impugnata. Il semplice rinvio alle deduzioni svolte in primo grado o alla sentenza impugnata non è sufficiente quando non consente di individuare chiaramente le censure.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per vizio della motivazione. Le due censure possono essere proposte congiuntamente solo se formulate in modo distinto e completo.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nella versione applicabile ratione temporis, imponeva, per le censure di violazione di legge, la formulazione di un quesito di diritto e, per i vizi di motivazione, l'indicazione di un momento di sintesi o riepilogo. La mancanza di tali elementi comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiede che i motivi del ricorso per cassazione siano specificamente indicati. Tale requisito è distinto dall'obbligo, previsto dall'art. 366-bis c.p.c., di formulare una sintesi conclusiva del vizio motivazionale.

  • Art. 47 della legge n. 69/2009

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c.; tuttavia, la norma continuava ad applicarsi ai ricorsi soggetti al regime temporale precedente, come quello esaminato nella sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello deve contestare in modo puntuale e specifico le ragioni della sentenza di primo grado; il mero rinvio agli atti precedenti, senza una critica autonoma, può determinare l'inammissibilità.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario distinguere chiaramente la violazione di legge dal vizio di motivazione e rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare il fatto controverso, spiegare la lacuna o contraddittorietà della motivazione e fornire una sintesi finale che evidenzi come l'errore abbia inciso sulla decisione.
  • Censure generiche, ambigue o cumulativamente formulate possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito dell'accertamento tributario.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

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