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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07928/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing nautico avente a oggetto un'imbarcazione, con obbligo di assicurazione. L'utilizzatore stipulava successivamente una polizza per unità da diporto, senza clausola di vincolo a favore della concedente/proprietaria. Dopo un sinistro in navigazione, l'utilizzatore denunciava il danno sia alla concedente sia all'assicuratrice, sostenendo che il natante avesse subito una perdita totale costruttiva e che, per effetto della perdita del bene, non fossero più dovuti i canoni di leasing; inoltre lamentava un comportamento non collaborativo della concedente che avrebbe impedito la liquidazione dell'indennizzo assicurativo. La concedente, poi divenuta cessionaria del credito, chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del leasing e il pagamento dei canoni e dei danni, sostenendo la riparabilità del bene; l'assicuratrice eccepiva l'inammissibilità delle domande e negava il proprio obbligo indennitario. La Corte d'appello, pur confermando la perdita totale dell'imbarcazione e la risoluzione del leasing, ha ritenuto che, in mancanza di clausola di vincolo e di consenso espresso dell'assicurato, la concedente non fosse legittimata a chiedere l'indennizzo assicurativo, osservando anche che non era intervenuta la cancellazione del natante dai registri né la dichiarazione di abbandono. Con il ricorso principale l'utilizzatore ha dedotto: violazione dei doveri di buona fede e correttezza per non avere la concedente compiuto gli atti necessari a ottenere l'indennizzo; violazione degli artt. 1372, 1411 e 1891 c.c. per l'erronea inversione dei ruoli tra contraente e assicurato; violazione delle regole ermeneutiche e della normativa nautica e consumeristica per avere subordinato l'indennizzo alla cancellazione dal registro e/o all'abbandono, nonostante la perdita totale fosse solo economica. Con il ricorso incidentale la cessionaria ha censurato la declaratoria di carenza di legittimazione della concedente, sostenendo che, quale assicurata/proprietaria del bene, era proprio quest'ultima la titolare del diritto all'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, ritenendo fondata la censura sull'erronea applicazione dell'art. 1891 c.c. e sulla confusione tra le posizioni di contraente e assicurato. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva invertito i ruoli: l'utilizzatore era il contraente della polizza, mentre la concedente/proprietaria era il soggetto assicurato e, come tale, titolare del diritto all'indennizzo. Per questo, l'affermazione secondo cui la concedente non avrebbe potuto agire senza il consenso dell'assicurato era giuridicamente errata, poiché il consenso dell'assicurato è richiesto, al contrario, quando sia il contraente a voler far valere i diritti derivanti dalla polizza. La Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato solo per la difesa personale del ricorrente nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente per affermare doveri di correttezza e collaborazione nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della polizza assicurativa.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione complessiva del contratto assicurativo.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come canone di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione delle clausole del contratto predisposto.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per sostenere che la Corte d'appello avrebbe alterato gli effetti vincolanti del contratto di assicurazione.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto stipulato in favore del terzo.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per affermare il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 1891 c.c.

    La Corte ha chiarito che il comma secondo richiede il consenso dell'assicurato quando il contraente voglia far valere i diritti derivanti dal contratto; nel caso concreto la Corte d'appello aveva invertito contraente e assicurato.

  • art. 35 cod. consumo

    Richiamato nel terzo motivo come parametro interpretativo della polizza; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 540 cod. nav.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina nautica della perdita e/o cancellazione dell'unità; il motivo è stato assorbito.

  • art. 543 cod. nav.

    Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.

  • art. 546 cod. nav.

    Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. occorre distinguere rigorosamente tra contraente e assicurato: il contraente stipula la polizza, mentre il diritto all'indennizzo spetta all'assicurato, salvo diversa pattuizione.
  • Il consenso dell'assicurato richiesto dall'art. 1891 c.c. opera quando il contraente intenda far valere i diritti derivanti dal contratto; non può essere preteso, per contro, dall'assicurato titolare del diritto all'indennizzo per esercitarlo.
  • L'erronea inversione delle posizioni di contraente e assicurato integra violazione di legge e impone la cassazione della decisione che ne faccia discendere un difetto di legittimazione all'azione.
  • Quando una censura accolta è logicamente preliminare e dirimente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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Come è indicizzato

MaterieLeasingAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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