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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento annullamento, previa sospensiva degli effetti, della deliberazione della Giunta Comunale di Catania n. 253 del 18.12.2025, pubblicata in pari data, con cui è stata deliberata la rivalutazione, pari al 15,80%, per il periodo “giugno 2021 - dicembre 2024” per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni (allegato B) nonché per le occupazioni di suolo pubblico (allegato A), a partire dal 1°.1.2026, nonché annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, e, in particolare, della nota prot. n. 15900 del 13.1.2026, con cui il Dirigente del Servizio Tributi, Affissioni e Pubblicità del Comune di Catania ha comunicato all'odierna ricorrente il deliberato aumento invitandola ad aggiornare, a partire dal 1° gennaio 2026, i pagamenti dei canoni da corrispondere secondo l'allegata tabella “B”.

Giustizia amministrativa202600390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Catania n. 253 del 18 dicembre 2025, concernente la rivalutazione del 15,80% dei canoni per esposizioni pubblicitarie, pubbliche affissioni e occupazioni di suolo pubblico, nonché nota dirigenziale di comunicazione dell'aumento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione comunale con cui è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la rivalutazione del 15,80% dei canoni relativi alle esposizioni pubblicitarie, alle pubbliche affissioni e alle occupazioni di suolo pubblico per il periodo giugno 2021-dicembre 2024, nonché della successiva nota dirigenziale che ha comunicato l'aumento e invitato all'aggiornamento dei pagamenti. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente e non decide sulla domanda cautelare o sul merito; rileva invece il mancato deposito, da parte dell'Amministrazione, degli atti e documenti prescritti dalla disciplina processuale.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione resistente di depositare entro il termine di legge, in vista dell'udienza di merito fissata per il 25 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli in esso citati e ogni ulteriore atto ritenuto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La domanda di annullamento e quella cautelare restano impregiudicate; la Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all’Amministrazione il deposito tempestivo del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione della controversia.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    Il mancato adempimento dell’obbligo di deposito consente al giudice amministrativo di ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l'eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali non invalidanti.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non deposita entro il termine di costituzione il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a suo fondamento, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • Ai fini dell’obbligo di deposito processuale, sono "utili al giudizio" tutti gli atti suscettibili di influire sulla decisione della controversia, compresi quelli necessari a verificare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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