Ordinanza n. 2992/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione dirigenziale Municipio Roma I Dir Socio Educativa prot CA 28262 del 19 02 2025 e Det Dirigenziale emessa da Roma Dip.to Attività Culturali rep QD 164 2025 Prot QD 3323 2025 del 30.01.2025 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/5/2026: 1. delle comunicazioni nominative del Municipio Roma I Centro aventi ad oggetto“Proroga concessione occupazione suolo pubblico Arti Figurative ai sensi dell’art. 14 comma 3 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 304 del 20.12.2025”, tra cui, a titolo esemplificativo, la comunicazione prot. n. CA/2026/32959 del 24.02.2026, notificata a mezzo PEC ai ricorrenti, nella parte in cui dispongono la proroga della concessione dal 01.03.2026 al 28.02.2027, in luogo del rinnovo quinquennale permanente decorrente dal 06.10.2024, nonché di tutte le altre comunicazioni di pari contenuto trasmesse a tutti gli odierni ricorrenti (all. 1); 1-bis. del silenzio-diniego e/o del mancato accoglimento, da parte del Municipio I Roma Centro, dell’istanza di rinnovo quinquennale presentata in data 27.12.2024 ai sensi dell’art. 19 DAC n. 21/2021 Reg. COSAP, relativamente alle concessioni CA/2303/2024 del 06.10.2024, formatosi per decorso del termine di legge senza adozione di provvedimento espresso e confermato per fatti concludenti con la D.D.CA/382/2025 del 18.02.2025 e con le successive comunicazioni prot. 29699 del 19.02.2026 e prot. CA/2026/32959 del 24.02.2026 (all. 2); 2. della Determinazione Dirigenziale rep. QD/3731/2025 del 30.12.2025 del Dipartimento Attività Culturali, recante “Riconoscimento della proroga temporale al 28.02.2027 delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative” (all. 3); 3. dell’art. 14 comma 3 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 304 del 20.12.2025, recante “Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale”, nella parte in cui dispone la decadenza delle concessioni rilasciate ai sensi della DAC 21/2017 in caso di mancata partecipazione alla nuova procedura selettiva da esso disciplinata, assoggettando i titolari attuali ai medesimi criteri di valutazione previsti per i nuovi aspiranti, con modifica dei punteggi attribuibili ai Criteri di selezione già valutati con D.D. rep. QD 1982/2024 (all. 4); 4. della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali n. rep. QD/816/2026 del 13.04.2026, recante presa d’atto di decadenze da Concessioni OSP Arti Figurative e scorrimento della graduatoria, nella quale il Dirigente, richiamando la nota dell’Avvocatura Capitolina prot. RF 59983/2024, dà atto della asserita legittimazione del Direttore del Dipartimento “motu proprio” alla pubblicazione della “nuova graduatoria definitiva” di cui alla D.D. rep. QD/1780/2024, qualificata come mera “riformulazione” in esecuzione della Sentenza CdS n. 2814/2024, in luogo del sostanziale annullamento e rinnovazione integrale della precedente graduatoria approvata con D.D. rep. QD/3137/2019 (all. 5); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la comunicazione prot. 29699 del 19.02.2026 del Municipio I Roma Centro, la D.D. rep. QD/164/2025 del 30.01.2025 e la D.D. rep. CA/382/2025 del 18.02.2025, già impugnate con ricorso principale R.G. n. 2025/04443.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni e comunicazioni relative alla proroga delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per arti figurative fino al 28 febbraio 2027, al mancato rinnovo quinquennale e alla nuova procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso principale e con motivi aggiunti, gli atti di Roma Capitale concernenti le concessioni di occupazione di suolo pubblico per attività nel campo delle arti figurative. In particolare, hanno contestato la proroga delle concessioni dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2027, anziché il rinnovo quinquennale permanente decorrente dal 6 ottobre 2024; il silenzio-diniego o il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovo presentata il 27 dicembre 2024; la determinazione dipartimentale che riconosceva la proroga temporale; l'art. 14, comma 3, della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 304 del 20 dicembre 2025, nella parte relativa alla decadenza delle concessioni in caso di mancata partecipazione alla nuova procedura selettiva e all'assoggettamento degli attuali concessionari ai criteri di valutazione previsti per i nuovi aspiranti; nonché la determinazione relativa alle decadenze e allo scorrimento della graduatoria. È stata chiesta la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni dedotte non fossero suscettibili di favorevole apprezzamento, considerando anche che Roma Capitale aveva già rappresentato dal 2024 che la scadenza delle concessioni era fissata al 28 febbraio 2025. Il Collegio ha inoltre giudicato ragionevole la scelta amministrativa di prorogare le concessioni fino al 28 febbraio 2027, in vista dell'adozione di un nuovo avviso pubblico. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato dai ricorrenti non appariva attuale né irreparabile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese della fase cautelare in favore di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 14, comma 3, Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 304 del 20 dicembre 2025
dispone la decadenza delle concessioni rilasciate ai sensi della DAC 21/2017 in caso di mancata partecipazione alla nuova procedura selettiva
La disposizione è stata impugnata dai ricorrenti, ma l'ordinanza cautelare non ne ha definito nel merito la legittimità.
art. 19 DAC n. 21/2021 Reg. COSAP
istanza di rinnovo quinquennale presentata in data 27.12.2024 ai sensi dell’art. 19 DAC n. 21/2021 Reg. COSAP
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di rinnovo, senza una specifica interpretazione nella decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo richiede sia una valutazione non sfavorevole delle ragioni di ricorso sia la sussistenza di un pregiudizio attuale e irreparabile; la mancanza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda.
- La proroga temporanea di una concessione amministrativa può risultare ragionevole, in sede cautelare, quando sia funzionale a consentire all'amministrazione l'adozione di un nuovo avviso pubblico e sia coerente con la scadenza della concessione già comunicata agli interessati.
- Il pregiudizio meramente prospettato, non attuale o comunque suscettibile di reintegrazione mediante la successiva tutela di merito, non integra il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
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