Sentenza n. 1653/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza parziale al decreto ingiuntivo n. 589/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, non opposto e munito di formula esecutiva
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha chiesto l'esecuzione del decreto ingiuntivo, notificato al Comune il 27 novembre 2024 e dichiarato esecutivo il 15 novembre 2024, che ingiungeva il pagamento di € 184.699,26, oltre IVA, interessi e spese del procedimento monitorio. Il Comune aveva corrisposto € 34.088,47; la ricorrente ha quindi domandato il pagamento del residuo indicato in ricorso in € 150.610,79, oltre IVA e interessi moratori maturati sino al soddisfo. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di giudicato sia sul credito sia sul titolo che lo fonda, precludendo la riapertura delle questioni già dedotte o deducibili. Il titolo è stato ritualmente notificato e il Comune non ha provato l'integrale pagamento; permane pertanto l'obbligo di eseguirlo, detraendo le somme eventualmente già versate in relazione al titolo, anche dopo la proposizione del ricorso. Il Comune deve dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, su domanda della ricorrente, il Prefetto di Salerno, quale commissario ad acta (con facoltà di delega), provvederà entro i successivi 60 giorni, valutando eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito sopravvenuti alla decisione e compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'amministrazione. Il Comune è inoltre condannato a € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre oneri di legge; l'eventuale compenso del commissario sarà liquidato separatamente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
In conclusione, il ricorso è fondato, con conseguente obbligo del Comune di Scafati di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento in favore della società ricorrente delle somme indicate nel titolo, nel termine perentorio di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
art. 14 d.l. 669/1996
Tanto premesso, nello specifico caso che occupa, accertato che il titolo meglio indicato in epigrafe, avente autorità di cosa giudicata, è stato ritualmente notificato all’amministrazione, nei termini di cui all’art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, e preso atto che il Comune di Scafati non ha fornito la prova dell’avvenuto integrale pagamento in favore della società ricorrente delle somme dovute, deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo all’amministrazione intimata, di dare integrale ottemperanza al titolo indicato in epigrafe per le somme dovute, detratte ovviamente, in ogni caso, le somme eventualmente già versate per tale titolo dopo l’emissione di esso o la proposizione del presente ricorso.
Accertata la rituale notificazione del titolo nei termini richiamati dalla norma e in mancanza della prova del pagamento integrale, l'amministrazione resta obbligata a eseguirlo, con detrazione dei versamenti eventualmente già effettuati.
artt. 308 e 635 c.p.c.
Al decreto ingiuntivo divenuto “definitivo” a seguito dell’estinzione del relativo giudizio di opposizione (artt. 308 e 635 c.p.c.) è, dunque, applicabile - al pari del decreto non opposto - il principio secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile e, quindi, anche l’esistenza “di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione” (così Cassazione civile sez. I, 02/04/2015, n.6673).
Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione è equiparato, quanto agli effetti del giudicato, al decreto non opposto; il giudicato copre anche i fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso per ingiunzione che non siano stati dedotti con l'opposizione.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato non soltanto sul credito azionato, ma anche sul titolo posto a fondamento della pretesa; il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude in un successivo giudizio l'esame delle ragioni anteriori che avrebbero potuto essere fatte valere con l'opposizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, se il titolo è stato ritualmente notificato e l'amministrazione non prova l'integrale pagamento, va ordinata l'esecuzione per le somme dovute, detraendo quanto già versato in relazione al titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per eseguire il titolo e nominare un commissario ad acta, attivabile su domanda della parte creditrice in caso di persistente inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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