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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10822/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, responsabile di showroom commerciale, per asserita sottrazione di alcuni prodotti aziendali. Nei giudizi di merito il licenziamento è stato ritenuto illegittimo perché le prove poste a base degli addebiti erano considerate inutilizzabili o inattendibili: in particolare, l’indagine svolta da un collega sui comportamenti della lavoratrice e le immagini degli impianti audiovisivi erano state reputate acquisite in violazione della disciplina sui controlli a distanza e sulla riservatezza; inoltre, le dichiarazioni del teste principale erano state giudicate non credibili e gli elementi ulteriori non sufficienti a dimostrare la responsabilità disciplinare. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo: (1) violazione di norme sulla prova, sulle presunzioni e sulla giusta causa per la ritenuta irrilevanza di sommarie informazioni assunte in sede penale; (2) violazione dell’art. 4 Statuto dei lavoratori e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i controlli tramite telecamere dovessero essere qualificati come controlli difensivi e che vi fosse un fondato sospetto; (3) violazione della tutela della riservatezza e della disciplina sui controlli a distanza per l’acquisizione e la perquisizione di una borsa personale; (4) violazione delle norme processuali e dell’art. 4 Statuto dei lavoratori per la tardività della produzione dell’informativa sull’uso delle telecamere e per il mancato ingresso di prova testimoniale sulla consegna della stessa; (5) violazione dell’art. 116 c.p.c. per la ritenuta inattendibilità del teste principale. In sostanza, la ricorrente mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove e a superare il giudizio di inutilizzabilità/inattendibilità posto a fondamento della declaratoria di illegittimità del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito. In particolare, ha affermato che non è configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c. se non quando l’onere della prova sia stato addossato alla parte sbagliata; che l’art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno; che, quanto ai controlli difensivi, il datore deve allegare e provare il fondato sospetto e le circostanze che hanno giustificato il controllo tecnologico; che l’uso di immagini e indagini è inutilizzabile se acquisito in violazione della disciplina applicabile e senza prova dell’informativa ai lavoratori. Poiché la ricorrente contestava essenzialmente l’apprezzamento di merito delle prove, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2696 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione probatoria; non emerge una specifica interpretazione della Corte sul contenuto della norma.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non sviluppa una specifica ratio su tale disposizione perché reputa le doglianze dirette alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato in relazione alla giusta causa di licenziamento; la Corte ribadisce che la datrice non ha assolto l’onere di provare gli addebiti idonei a integrare la giusta causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come norma violata; la Corte non ravvisa un vizio in tal senso, trattandosi di censura che mira al riesame delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali, disattende prove legali o attribuisce efficacia piena a prove soggette a valutazione; non è invece deducibile per una mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 4 L. n. 300/1970

    Per la legittimità dei controlli difensivi in senso stretto occorre un fondato sospetto di illeciti del lavoratore; inoltre il datore deve rispettare gli adempimenti informativi e le garanzie previste dalla disciplina dei controlli a distanza.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone l’onere della prova a carico della parte non onerata; nel caso concreto il giudice di merito ha semplicemente ritenuto non assolto l’onere gravante sul datore di lavoro.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    È richiamato per ribadire che incombe sul datore di lavoro la prova del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 8 CEDU in tema di tutela della riservatezza; la Corte non accoglie la censura perché attinente a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato a sostegno della tutela della vita privata e della riservatezza; la Corte lo considera nell’ambito della valutazione sull’illiceità dell’acquisizione probatoria.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tardività della produzione documentale nel rito del lavoro; la Corte conferma la valutazione di tardività e irrilevanza del documento ai fini della prova della consegna dell’informativa.

  • art. 1, comma 51, L. n. 92/2012

    Indica il rito speciale seguito nella fase sommaria del giudizio avverso il licenziamento.

  • art. 1, comma 59, L. n. 92/2012

    Richiamato in relazione al regime processuale delle produzioni nel rito del lavoro/Fornero.

  • D.Lgs. n. 196/2003

    Richiamato come disciplina di riferimento per il trattamento dei dati e l’uso delle immagini provenienti dagli impianti audiovisivi.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: se la censura mira in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte erronea; non basta contestare che la prova sia stata ritenuta insufficiente o inattendibile.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. sussiste soltanto se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che richiedono invece valutazione; non rileva una semplice divergenza sull’apprezzamento delle prove.
  • I controlli difensivi del datore di lavoro possono sottrarsi alla disciplina generale dei controlli a distanza solo in presenza di un fondato sospetto di illeciti e il datore deve allegare e dimostrare le circostanze concrete che hanno giustificato l’attivazione del controllo.
  • In materia di licenziamento per giusta causa, grava sul datore di lavoro l’onere di provare tutti i fatti posti a base del recesso; se le prove utilizzate sono inutilizzabili o non convincenti, la giusta causa non risulta dimostrata.
  • Nel rito del lavoro e nelle controversie sui licenziamenti, la produzione documentale tardiva e l’assenza di prova sull’avvenuta informazione del lavoratore possono rendere inutilizzabili gli elementi raccolti tramite videosorveglianza o controlli analoghi.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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