Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1221/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90019472 43/000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7180157459 000 asseritamente notificata il 11.12.2018 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento - dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 16/01/2020, in data 07/09/2022 e in data 26/11/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0046390 del 13/06/2022 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, - della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3 del cod.proc.amm. e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione; - dell’inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; per la condanna al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.

Giustizia amministrativa202300510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per euro 1.022.216,18, relativa a prelievo supplementare latte per le campagne 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, nonché atti presupposti, cartella di pagamento, iscrizione a ruolo e atti di imputazione del prelievo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, violazione delle garanzie partecipative, del giudicato esterno, dei termini di decadenza e prescrizione, illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, omessa autotutela, violazione dei principi di legittimo affidamento, sana amministrazione, uguaglianza e parità di trattamento, nonché incompatibilità del sistema nazionale di compensazione e imputazione del prelievo con il diritto dell’Unione europea e con le sentenze della Corte di giustizia. Ha inoltre dedotto l’inesistenza o l’erroneità del debito, la mancata considerazione delle compensazioni con gli aiuti PAC, l’inattendibilità dei dati produttivi e la mancata notificazione o invalidità degli atti presupposti. Sono state formulate anche domande di accertamento dell’illegittimità del silenzio o del diniego di Agea sull’istanza di autotutela, di ricalcolo del prelievo, di restituzione delle somme riscosse e di risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha distinto le diverse annualità e le diverse fasi dell’azione amministrativa. Per le campagne 2007/2008 e 2008/2009 ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i provvedimenti presupposti erano già stati annullati in altri giudizi, con obbligo per Agea di procedere al ricalcolo. Ha dichiarato irricevibili, perché tardive, le censure rivolte alla cartella di pagamento e agli atti di imputazione relativi alle campagne 2005/2006 e 2006/2007; per la campagna 2005/2006 ha rilevato anche il giudicato formatosi sul rigetto dell’impugnazione, mentre per la campagna 2006/2007 il precedente giudizio era stato dichiarato perento. Il giudice ha inoltre ritenuto inammissibili le censure fondate sul diritto unionale quando dirette a contestare, attraverso l’intimazione, l’an e il quantum del debito ormai definitivo: l’intimazione è un atto della fase esecutiva, impugnabile soltanto per vizi propri, e non può essere utilizzata per far valere vizi degli atti di compensazione o imputazione presupposti. Nel merito, ha respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione, affermando che il prelievo supplementare non è un tributo né una sanzione amministrativa, ma una misura patrimoniale di politica agricola soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; ha escluso l’applicabilità del termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dei termini quinquennali o quadriennali invocati. Gli atti interruttivi e i giudizi precedenti hanno comunque impedito il maturare della prescrizione, tanto per il capitale quanto per gli interessi. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’intimazione, contenente il riferimento alle cartelle, alle annualità e agli importi di capitale e interessi; la mancata allegazione della cartella non è invalidante se l’atto richiamato è indicato e reso disponibile. La ricorrente non ha fornito un principio di prova delle asserite compensazioni PAC non contabilizzate. Sono stati ritenuti dovuti gli interessi di mora e gli oneri di riscossione secondo la disciplina della riscossione mediante ruolo; il debitore che contesti il calcolo degli interessi deve produrre un calcolo alternativo. È stata esclusa la violazione del divieto di anatocismo, in ragione della disciplina speciale applicabile. Il giudice ha infine escluso l’obbligo di Agea di riesaminare in autotutela una pretesa definitiva solo perché successivamente sia stata prospettata un’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto unionale; ha rilevato, inoltre, che Agea aveva comunque riscontrato l’istanza della ricorrente. Le doglianze sull’inattendibilità dei dati produttivi sono state respinte per mancata dimostrazione idonea a superare la presunzione di attendibilità del sistema amministrativo. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’accertata illegittimità dell’azione amministrativa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a) e c), c.p.a.

    La tardività dell’impugnazione comporta l’irricevibilità; la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità.

  • art. 29 c.p.a.

    L’impugnazione dell’atto amministrativo deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo.

  • art. 133 c.p.a.

    Le controversie relative al prelievo supplementare latte rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa, senza che ciò sottragga gli atti della fase esecutiva alle regole e alle preclusioni della riscossione mediante ruolo.

  • art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009

    a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ... è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

    La riscossione coattiva del prelievo supplementare avviene mediante ruolo secondo la disciplina propria della riscossione esattoriale.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine decadenziale per la notificazione della cartella è riferito ai crediti tributari e non si applica ai crediti Agea per prelievo supplementare latte.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito per prelievo supplementare latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • artt. 2935, 2943 e 2944 c.c.

    La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere e può essere interrotta da atti del creditore, dal riconoscimento del debitore e, alle condizioni indicate, dalla proposizione di un giudizio di accertamento negativo.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Dopo la scadenza del termine per il pagamento della cartella sono dovuti gli interessi di mora secondo la disciplina della riscossione mediante ruolo.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa

    La domanda risarcitoria presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’attività amministrativa e del danno ingiusto.

  • art. 1, commi 537-539, l. n. 228/2012

    La dichiarazione del debitore e la richiesta di sospensione o annullamento in autotutela non impongono all’amministrazione il riesame favorevole di una pretesa ormai definitiva in assenza dei relativi presupposti.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L’autotutela decisoria non costituisce un obbligo generalizzato di rimozione di atti definitivi, anche quando sia successivamente prospettata l’incompatibilità della disciplina applicata con il diritto unionale.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento relativa a un prelievo supplementare già accertato è un atto della fase esecutiva della riscossione, non un nuovo atto impositivo; essa è impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di contestare nuovamente l’an o il quantum del debito né i vizi degli atti presupposti divenuti definitivi.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative al prelievo supplementare latte non esclude l’applicazione agli atti della fase esecutiva delle disposizioni, preclusioni e principi propri della riscossione mediante ruolo.
  • Il prelievo supplementare latte costituisce una misura patrimoniale di politica agricola, non un tributo né una sanzione amministrativa pecuniaria; pertanto non si applicano il termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative o quella prevista per le obbligazioni periodiche, ma la prescrizione ordinaria decennale.
  • La motivazione di un’intimazione di pagamento è sufficiente quando individua le cartelle presupposte, le annualità cui si riferisce il prelievo e gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi; la mancata allegazione della cartella non determina l’illegittimità se l’atto richiamato è espressamente indicato e reso disponibile al destinatario.
  • Chi contesta l’erroneità delle compensazioni tra aiuti agricoli e prelievo supplementare deve fornire almeno un principio di prova degli errori o delle omissioni imputati all’amministrazione; una contestazione generica non dimostra il difetto di motivazione o di istruttoria.
  • Il diritto dell’Unione europea non impone, in linea generale, all’amministrazione di riesaminare favorevolmente una decisione amministrativa definitiva per il solo fatto che, successivamente, sia stata accertata l’incompatibilità con il diritto unionale della norma nazionale applicata.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.