Cassazione Penale, Ordinanza n. 29254/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. La Corte ha ritenuto che la sottoscrizione personale dell'imputato, in mancanza della firma di un difensore cassazionista, impedisse ab origine la valida proposizione del ricorso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno per furto. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato un vizio originario dell'impugnazione: il ricorso risultava sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente impossibilità di instaurare un valido rapporto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Viene richiamato per affermare che l'impugnazione deve essere proposta nelle forme previste dalla legge, sicché il ricorso personalmente sottoscritto dall'imputato non soddisfa il requisito richiesto per il ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
È richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È utilizzato per la decisione senza formalità di procedura, in presenza di una causa di inammissibilità rilevabile ictu oculi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a instaurare validamente il rapporto di impugnazione.
- La mancanza del requisito soggettivo di sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa originaria di inammissibilità che impedisce l'esame del merito.
- Quando l'inammissibilità emerge in modo immediato dal testo dell'impugnazione, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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