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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00995/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente operato sul saldo di un conto corrente intestato alla società Ro.Mi.Da S.r.l.s. (euro 14.827,27). Il ricorrente deduceva: (i) nullità del sequestro per mancata notifica del decreto e del verbale di esecuzione alla società terza, con violazione degli artt. 178 lett. c), 180 e 321 c.p.p. e dei diritti di difesa (art. 24 e 111 Cost.); (ii) violazione e errata applicazione degli artt. 322, 324 e 309 c.p.p. sostenendo la legittimazione del legale rappresentante a proporre riesame e che il termine d'impugnazione decorre dalla conoscenza; (iii) vizio di motivazione per omissione riguardo a fumus commissi delicti e periculum in mora, e contestazione della presunzione di disponibilità delle somme da parte del legale rappresentante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o non proposti in precedenza. Sul merito: la mancata notifica del decreto o del verbale alla società terza non determina la nullità del sequestro ma solo il differimento del termine d'impugnazione; il verbale di esecuzione non è autonomamente impugnabile con lo strumento del riesame, mentre la società aveva comunque potuto proporre istanza di riesame; molte delle censure relative a fumus e periculum non risultavano dedotte davanti al Tribunale del riesame (mancanza di documentazione/verbale dell'udienza), violando il principio di autosufficienza del ricorso. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Norma penale richiamata quale fattispecie per cui è stato disposto il sequestro preventivo (reato fiscale).

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in tema di nullità degli atti per violazione delle norme procedurali; la Corte ha ritenuto la contestazione infondata rispetto alla mancata notifica alla società terza.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato come norma processuale connessa alle formalità di notifica ed esecuzione degli atti; omissioni non hanno comportato nullità del sequestro.

  • art. 321, comma 3-bis c.p.p.

    Prevede termini e modalità per l'esecuzione del sequestro; la Corte ha precisato che la mancata notifica non comporta nullità del decreto salvo i casi di sequestro d'urgenza in cui non siano rispettati i termini di trasmissione o convalida.

  • art. 321, comma 3-ter c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sul sequestro d'urgenza: la mancata convalida del giudice nei dieci giorni o la mancata trasmissione può determinare inefficacia, cosa diversa dall'omessa notifica alla parte terza.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica non abbia pregiudicato in modo da determinare nullità del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il terzo abbia potuto esercitare i rimedi nonostante la mancata notifica.

  • art. 322 c.p.p.

    Norma sull'impugnazione del sequestro da parte del terzo; la Corte conferma la possibilità per il terzo di impugnare ma osserva che il verbale di esecuzione non è autonomamente impugnabile con il riesame.

  • art. 324 c.p.p.

    Stabilisce la decorrenza dei termini di impugnazione; la Corte richiama il principio che il termine decorre dalla conoscenza da parte del terzo, ma l'omessa notifica differisce soltanto il termine e non determina nullità.

  • art. 309 c.p.p.

    Riguarda l'udienza di riesame e la verbalizzazione; la Corte ha sottolineato l'importanza di documentare le deduzioni svolte in udienza (verbale o memorie) affinché possano essere poi dedotte in cassazione.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Riferito al vizio di motivazione impugnato in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha applicato la sanzione prevista.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha fissato la somma per la Cassa delle Ammende in Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di sequestro o del verbale di esecuzione alla parte terza titolare del bene non determina automaticamente la nullità del sequestro: essa comporta normalmente solo il differimento del termine utile per impugnare, salvo i casi speciali del sequestro d'urgenza con mancata trasmissione o convalida.
  • Il terzo titolare del bene vincolato può esercitare rimedi (impugnare) dal momento della effettiva conoscenza del vincolo; è quindi importante promuovere l'impugnazione non appena si viene a conoscenza del sequestro.
  • Il verbale di esecuzione non è, di regola, autonomamente impugnabile mediante lo strumento del riesame: è il decreto di sequestro l'oggetto principale dell'impugnazione; le questioni connesse all'esecuzione vanno inquadrate nel gravame del provvedimento cautelare.
  • Per poter dedurre in sede di cassazione vizî di motivazione o omissioni del Tribunale del riesame è necessario che tali censure siano state effettivamente rappresentate al Tribunale stesso e risultino documentate (memorie, verbale d'udienza, motivi scritti); mere affermazioni generiche o accenni orali non verbalizzati sono insufficienti.
  • Chi contesta la disponibilità delle somme o la strumentalità della società rispetto all'illecito deve produrre elementi probatori o formulare specifiche deduzioni già in sede di riesame, altrimenti tali profili possono essere considerati non introdotti e non valutabili in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità o l'infondatezza manifesta del ricorso può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni per la Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza delle censure e l'osservanza dei requisiti formali prima di proporre ricorso.

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