Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 2024, recante la disciplina temporale della nuova normativa agevolativa, e comunicazione di esito negativo dell'istanza di Contratto di Sviluppo turistico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato sia l'art. 2 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, nella parte in cui stabilisce che le nuove disposizioni agevolative si applichino soltanto alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, sia il diniego opposto alla domanda di accesso alle agevolazioni prevista dal decreto ministeriale 9 dicembre 2014, relativa a un programma di sviluppo turistico presentato il 10 febbraio 2024. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TRGA di Bolzano, sostenendo che l'impugnazione dell'art. 2, quale disposizione amministrativa generale adottata da un'autorità ministeriale centrale e avente efficacia nazionale, rientrasse nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma, con conseguente attrazione anche dell'impugnazione del diniego applicativo. Le ricorrenti hanno contestato l'eccezione richiamando un precedente del Consiglio di Stato relativo all'impugnazione del solo provvedimento applicativo.

La decisione

Il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza. Ha qualificato l'art. 2 del decreto ministeriale come disposizione amministrativa generale, astratta e rivolta a una pluralità indeterminata di destinatari, adottata da un'autorità amministrativa centrale e idonea a produrre effetti uniformi sull'intero territorio nazionale. Ne consegue, ai sensi dell'art. 13 c.p.a., la competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma. Il giudice ha inoltre ritenuto che, poiché l'atto generale presupposto è stato direttamente impugnato insieme al diniego individuale, la competenza relativa all'atto generale attragga anche quella relativa all'atto applicativo conseguenziale, secondo l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Il precedente invocato dalle ricorrenti è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava il solo atto applicativo, mentre nel caso in esame è stata proposta anche l'impugnazione diretta dell'atto generale nazionale. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Lazio, sede di Roma, secondo l'art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese sono state rinviate alla fase definitiva.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza per l'impugnazione di un atto generale emanato da un'amministrazione centrale dello Stato e avente efficacia ultraregionale spetta al TAR Lazio, sede di Roma.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    L'impugnazione diretta dell'atto generale presupposto determina l'attrazione presso il giudice competente per tale atto anche delle controversie relative agli atti applicativi conseguenziali.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    A seguito della dichiarazione di incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato nell'ordinanza, nel rispetto delle relative prescrizioni.

  • art. 15, commi 5 e 6, c.p.a.

    La questione di competenza è decisa con ordinanza; nel caso concreto il TRGA ha pronunciato sulla relativa eccezione preliminare dichiarando la propria incompetenza.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una disposizione amministrativa generale adottata da un'autorità ministeriale centrale e destinata a produrre effetti uniformi sull'intero territorio nazionale rientra nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13 c.p.a.
  • Quando un atto generale presupposto è direttamente impugnato insieme al provvedimento individuale che ne costituisce applicazione, la competenza relativa all'atto generale attrae anche quella concernente l'atto applicativo conseguenziale, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
  • Il criterio degli effetti territorialmente localizzati dell'atto applicativo non prevale quando nel medesimo giudizio sia direttamente contestata anche la legittimità dell'atto generale presupposto avente efficacia nazionale.
  • La qualificazione dell'atto come disposizione amministrativa generale, rilevante ai fini della competenza, ricorre quando esso disciplina in modo astratto e uniforme una pluralità indeterminata di destinatari su tutto il territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.