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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.06.2025 notificato a mani in data 20 giugno 2025 con il quale si informa che nei confronti della società ricorrente sussisterebbero elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi; - dei verbali di riunione del 7 marzo 2024 e del 16 aprile 2024 dei pareri o, comunque, degli atti relativi del Gruppo Provinciale Interforze, ancorché non conosciuti; - di ogni eventuale atto di istruttorio e/o di indagine posto a base dell’informativa prefettizia sopra indicata, ancorché non conosciuto; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202502020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti dell'impresa agricola, con i relativi atti istruttori e del Gruppo Provinciale Interforze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva deducendo, con tre motivi sostanzialmente connessi, la violazione degli artt. 84, 86, 91, 93 e 94-bis d.lgs. 159/2011, dell'art. 3 l. 241/1990, di parametri costituzionali e convenzionali, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e di motivazione, sviamento, sproporzione e violazione dei principi di correttezza, buona fede, legalità e certezza del diritto. La ricorrente ha contestato il giudizio prefettizio di pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa, fondato sui rapporti familiari con soggetti e imprese destinatari di precedenti interdittive, sulle cointeressenze economiche e societarie, sui passaggi di titoli AGEA/PAC tra imprese del medesimo nucleo familiare, su risalenti procedimenti penali per truffa a carico del marito e dei cognati, sulla presunta analogia con il meccanismo fraudolento emerso nel processo Nebrodi e sulle frequentazioni di un cognato con soggetti ritenuti appartenenti ad ambienti criminali. Ha inoltre dedotto l'assenza di elementi direttamente riconducibili alla criminalità organizzata, l'estraneità della ricorrente e della sua famiglia al processo Nebrodi, il carattere risalente e non attuale degli elementi, nonché l'inadeguatezza della motivazione. La ricorrente ha censurato anche il mancato ricorso alla misura meno afflittiva della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, richiamando il diverso trattamento riservato a un'altra impresa del medesimo contesto familiare, sottoposta nel 2024 a prevenzione collaborativa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso anzitutto la contraddittorietà tra l'interdittiva impugnata e la successiva prevenzione collaborativa adottata nei confronti di altra impresa familiare, rilevando che si trattava di procedimenti distinti e autonomi, svolti in momenti diversi, e che non sussisteva identità di situazioni tale da rendere il precedente un valido tertium comparationis. La prevenzione collaborativa era inoltre intervenuta, per l'altra impresa, all'esito di una richiesta di aggiornamento e rappresentava un'evoluzione della precedente interdittiva, peraltro nella forma aggravata prevista dall'art. 94-bis, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione prefettizia, che aveva qualificato il pericolo come strutturale e non occasionale, in ragione della rete familiare, delle cointeressenze economiche, delle partecipazioni e intestazioni di imprese, della comunanza di sede, delle frequentazioni con ambienti criminali e della presenza di un'unica regia familiare. Ha ribadito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un giudizio probabilistico, basato sul criterio del più probabile che non e, nella sua evoluzione, della probabilità cruciale, mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi. Gli elementi rilevanti possono anche non essere penalmente accertati, e la prescrizione o l'assenza di condanna non ne impediscono la valorizzazione sul piano della prevenzione amministrativa. Anche il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere, insieme ad altri indici, alla formazione del quadro indiziario, pur non costituendo da solo prova di appartenenza mafiosa. Il TAR ha ritenuto attuale il pericolo valorizzando la perdurante comunanza della sede legale con un'impresa già interdetta, la continuità dei legami familiari, la presenza di elementi di controindicazione riferiti ad altri familiari, il ruolo lavorativo recente del marito nell'impresa e l'assenza di condotte di effettiva discontinuità rispetto al passato. Ha quindi escluso che il mero decorso del tempo avesse neutralizzato la valenza indiziaria dei fatti. La misura interdittiva è stata ritenuta proporzionata, poiché la situazione non era episodica, sporadica o circoscritta, ma sistematica e stabile, incompatibile con la prevenzione collaborativa. Sono state infine respinte le censure di sviamento e intento punitivo, in quanto l'Amministrazione aveva agito nel rispetto della disciplina e della finalità preventiva tipica dell'interdittiva antimafia. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 84, 86, 91, 93 e 94-bis d.lgs. 159/2011

    La disciplina dell'informazione antimafia consente l'adozione di una misura interdittiva quando, sulla base di una valutazione prefettizia complessiva e prognostica, emerga un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa; la prevenzione collaborativa presuppone invece un'agevolazione occasionale e concrete possibilità di riallineamento dell'impresa.

  • art. 94-bis, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La misura di prevenzione collaborativa può essere adottata anche nella forma aggravata; la sua applicazione non è dovuta quando il pericolo risulta strutturale, sistematico e stabilmente collegato a una rete familiare e a cointeressenze economiche.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'informazione antimafia deve esporre in modo organico e coerente, anche sinteticamente, gli elementi gravi, precisi e concordanti posti a fondamento del giudizio prognostico di infiltrazione.

  • art. 640-bis cod. pen.

    La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non costituisce da sola indice di appartenenza a un'organizzazione mafiosa, ma può assumere rilievo, unitamente ad altri elementi, nel quadro complessivo della prevenzione antimafia.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La tutela del diritto di proprietà non impedisce l'adozione di misure preventive antimafia quando queste siano fondate su una base normativa e su una valutazione prefettizia concreta, complessiva e non arbitraria.

Massime di principio

  • Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione complessiva, organica e non atomistica di tutti gli elementi disponibili, secondo il criterio del più probabile che non e, ove occorra, della probabilità cruciale; nessun singolo elemento deve necessariamente essere decisivo isolatamente.
  • Rapporti di parentela, convivenza, frequentazioni, cointeressenze economiche, intrecci societari, comunanza di sedi e intestazione di imprese a soggetti formalmente incensurati possono assumere rilievo indiziario quando, considerati unitariamente, evidenzino una possibile regia familiare o un condizionamento dell'attività d'impresa.
  • L'informazione antimafia interdittiva può fondarsi anche su fatti non penalmente accertati, su procedimenti definiti per prescrizione o su condotte risalenti; l'assenza di una condanna penale non preclude la loro valutazione sul diverso piano preventivo, purché il quadro complessivo conservi un attendibile valore prognostico.
  • Il mero decorso del tempo non elimina la capacità indiziante degli elementi posti a fondamento dell'interdittiva: per superarne la rilevanza occorrono condotte o fatti nuovi che dimostrino una sostanziale discontinuità rispetto alla situazione precedente.
  • La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppone un'agevolazione occasionale, sporadica e circoscritta, nonché concrete possibilità di riallineamento dell'impresa; essa non è applicabile quando il pericolo di infiltrazione abbia carattere strutturale, sistematico e stabile.
  • L'adozione di una diversa misura nei confronti di un'altra impresa, anche appartenente al medesimo contesto familiare, non determina di per sé contraddittorietà o disparità di trattamento se i provvedimenti sono adottati nell'ambito di procedimenti autonomi e in momenti diversi, senza identità sostanziale delle situazioni valutate.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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