Sentenza del 25/02/2015 n. 557 - Comm. Trib. Prov. Bari
Accertamento delle imposte - Notificazione - Perfezionamento della procedura ex art. 139 c.p.c. - Raccomandata con avviso di ricevimento non identificante colui che la riceve - Validità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di affidamento della riscossione sostenendo di non aver mai ricevuto ritualmente l'avviso di accertamento presupposto. L'Ufficio affermava che l'atto era stato consegnato il 20 novembre 2012 alla sorella convivente del contribuente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e che successivamente era stata inviata la raccomandata informativa prevista dalla legge. Tuttavia, l'Amministrazione non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa né ha dimostrato chi l'avesse effettivamente ricevuta e sottoscritta. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento e la conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della comunicazione di affidamento, in quanto primo atto ricevuto dal contribuente e atto con effetti esecutivi, quando l'atto presupposto risulti non validamente notificato. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento, rilevando che, in caso di consegna a persona convivente, la raccomandata informativa successiva costituisce un passaggio essenziale della procedura notificatoria. La sola attestazione dell'invio non è sufficiente: l'Amministrazione deve provare la ricezione della raccomandata mediante il relativo avviso di ricevimento, con identificazione del soggetto che l'ha ricevuta. La parte soccombente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Notificazione presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario a persona di famiglia o addetta alla casa.
La consegna dell'atto a un familiare convivente può essere valida, ma deve essere completata dagli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'invio della raccomandata informativa quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario.
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
Disciplina l'avviso di accertamento e i suoi requisiti; la sua validità presuppone una notificazione regolare e dimostrabile.
Art. 60 del D.P.R. 600/1973
Regola le modalità di notificazione degli atti tributari, anche mediante rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Art. 7, ultimo comma, della legge n. 890/1982
In caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario presso il domicilio, impone l'invio di una raccomandata informativa. La prova della ricezione di tale raccomandata è stata ritenuta necessaria per il perfezionamento della notificazione.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare la regolarità della notificazione grava sull'Amministrazione che intende far valere l'atto tributario.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
Consente di impugnare l'atto successivo quando il contribuente deduca la mancata notificazione dell'atto presupposto.
Art. 57, comma 1, lettera b), del D.P.R. 602/1973
È stato richiamato per evidenziare la rilevanza delle contestazioni relative agli atti della riscossione e ai vizi della notificazione del titolo.
Art. 617 c.p.c.
Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi ed è stato richiamato a tutela del diritto del contribuente di contestare i vizi formali dell'atto esecutivo.
Art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire sussiste quando il contribuente riceve per la prima volta un atto idoneo a rendere attuale la pretesa fiscale e deve poter contestare la mancata notificazione dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene consegnato a un familiare o convivente anziché al destinatario, non è sempre sufficiente provare la consegna iniziale: occorre verificare anche l'adempimento degli obblighi informativi successivi previsti dalla legge.
- La raccomandata informativa successiva è un elemento strutturale della procedura notificatoria; l'Amministrazione deve dimostrarne non soltanto l'invio, ma anche la ricezione mediante documentazione idonea e identificativa.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, quando necessaria, può comportare l'inesistenza della notificazione dell'atto tributario e non una semplice irregolarità sanabile.
- L'onere di provare la regolarità della notificazione grava sull'Amministrazione finanziaria o sull'agente della riscossione che fonda la propria pretesa sull'atto notificato.
- Il contribuente può impugnare il primo atto successivo ricevuto, come una comunicazione di affidamento o un atto della riscossione, se deduce di non aver ricevuto validamente l'avviso di accertamento presupposto.
- In casi analoghi è opportuno esaminare integralmente la relata di notifica, l'avviso di ricevimento dell'atto principale e quello della raccomandata informativa, verificando date, firme e identità del ricevente.
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