Cassazione Penale, Sentenza n. 06204/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lombardi impugna la decisione della Corte d'appello di Bari che, in esito al rinvio della Cassazione, ha sostituito la pena detentiva di 4 mesi di reclusione (più multa di €120) con una pena pecuniaria di €15.000, applicando il criterio di conversione pari a €125 per ciascun giorno di pena detentiva. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha considerato la documentazione ISEE trasmessa (pec del 20/01/2025) attestante le condizioni economiche e familiari, omettendo di motivare la non utilizzabilità di tale certificazione e violando le norme di impugnazione (art. 606 c.p.p.) e le disposizioni rilevanti per il ragguaglio della pena (artt. 56‑quater L. 689/1981 e 545‑bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame del fascicolo è emerso che l'attestazione ISEE era stata trasmessa telematicamente e si trovava agli atti al momento del giudizio di appello; la Corte territoriale ha omesso di prenderla in considerazione configurandosi un travisamento della prova per omissione. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al criterio di ragguaglio tra pena detentiva e sanzione pecuniaria e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto specifico.
Norme richiamate
art. 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895
Norma che individua il reato ascritto all'imputato; citata nella scheda del procedimento e utile per la qualificazione della fattispecie ma non incisiva sul tema del ragguaglio della pena.
art. 606 comma 1 lett. b) e c) e lett. e) cod. proc. pen.
Regole che individuano i motivi di ricorso per cassazione: in particolare le censure relative a motivazione e travisamento della prova. Nel caso la norma è stata richiamata per lamentare la mancata considerazione di prova prodotta (ISEE) e la carenza motivazionale sul punto.
art. 56‑quater legge 24 novembre 1981 n. 689
Norma rilevante per la disciplina della conversione di pene o criteri di applicazione di sanzioni pecuniarie; nel caso è stata evocata come riferimento normativo per il corretto ragguaglio della pena detentiva in sanzione pecuniaria e per l'obbligo di tener conto delle condizioni economiche dell'imputato.
art. 545‑bis cod. proc. pen.
Disposizione processuale richiamata in relazione alle modalità di determinazione della sanzione sostitutiva e al controllo di legittimità; nella decisione è stata valutata insieme ad altre norme per verificare se la Corte territoriale avesse correttamente esaminato la documentazione ISEE.
Massime di principio
- Quando il giudice sostituisce una pena detentiva con una sanzione pecuniaria deve valutare, e motivare, la rilevanza delle condizioni economiche e familiari dell'imputato; documenti come l'ISEE, se tempestivamente depositati, devono essere presi in considerazione o la loro non utilizzabilità deve essere esplicitamente motivata.
- La mancata considerazione di una prova documentale pertinente costituisce travisamento della prova per omissione e può integrare motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare vizi 'processuali' (error in procedendo), può esaminare direttamente il fascicolo e annullare la decisione limitatamente agli aspetti viziati, rinviando la controversia per nuovo esame esclusivamente sui punti rimessi.
- Il difensore deve assicurarsi che documenti rilevanti (es. ISEE) siano depositati in tempo utile e risultino effettivamente agli atti, nonché segnalare puntualmente in ricorso le specifiche incongruenze di proporzionalità fra pena sostitutiva e condizioni economiche per evitare doglianze generiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06120/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06121/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06122/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06123/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06124/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06126/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →