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Sentenza

Sentenza del 05/11/2020 n. 24732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla detraibilità IVA sui canoni di leasing relativi a un fabbricato per gli anni 1993-1994 e sulle sanzioni connesse; in primo grado la CTP aveva annullato la pretesa relativa ai canoni di leasing e le sanzioni ad esse connesse, demandando la rideterminazione di altre sanzioni minori; la CTR, in sede di rinvio, aveva in parte riformato ma aveva comunque statuìto che nulla era dovuto a titolo di sanzioni, capo non impugnato dall'Agenzia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'impugnazione limitata alla pretesa impositiva investe comunque, per effetto espansivo interno, le sanzioni direttamente dipendenti dalla statuizione sull'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte rilevante, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha enunciato il principio secondo cui l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'imposta annullata si estende, per effetto espansivo interno, anche alle sanzioni direttamente dipendenti dalla statuizione sulla pretesa, salvo che le sanzioni siano state annullate per ragioni autonome; ha altresì chiarito che tale effetto non coinvolge sanzioni connesse a pretese diverse e confermate autonomamente. Spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in rapporto alla formazione del giudicato interno e all'effetto delle statuizioni giudiziali; la Corte valuta direttamente gli atti processuali per verificare se una questione sia stata devoluta in appello e se si sia formato giudicato.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nella doglianza dell'Agenzia come riferibile alla materia dell'impugnazione; in concreto la Corte ha esaminato la portata dell'impugnazione e l'effetto espansivo interno rispetto alle sanzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme processuali o di diritto nella decisione impugnata; la Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti esaminati e ha cassato la sentenza impugnata.

  • art. 16 d.lgs. 471/1997

    Richiamato nei fatti: alcune sanzioni erano considerate abrogate o da rideterminare alla luce della normativa sulle sanzioni tributarie; la CTP aveva ritenuto applicabile l'art. 16 con conseguente annullamento di alcune sanzioni.

  • d.lgs. 471 e 472/1997

    Normativa richiamata in relazione alla rideterminazione delle sanzioni e ai criteri di determinazione; la CTP aveva demandato all'Ufficio la rideterminazione delle sanzioni ai sensi di tali decreti.

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)

    Citato nei fatti processuali: la società contribuente ha dichiarato di avvalersi di tale disposizione ai fini del procedimento, comportando il rinvio a nuovo ruolo; non è stato invece elemento decisivo sul merito sostanziale.

Massime di principio

  • Un'impugnazione limitata ad una pretesa impositiva si estende, per effetto 'espansivo interno', anche alle sanzioni che siano direttamente dipendenti dall'esito della statuizione sull'imposta; pertanto chi impugna l'imposta intende (anche) impugnare le sanzioni collegate salvo diversa e chiara indicazione.
  • Se le sanzioni sono state annullate per ragioni autonome e indipendenti rispetto alla questione sull'imposta, l'effetto espansivo dell'impugnazione non opera e il relativo capo può formare giudicato interno se non impugnato.
  • Per evitare problemi di giudicato interno è preferibile impugnare espressamente sia la pretesa impositiva sia le sanzioni connesse, o, se si impugna solo l'imposta, esplicitare che si intende comprendere anche le sanzioni collegate.
  • Il giudice di cassazione non è vincolato all'interpretazione data dal giudice d'appello; può procedere ad una lettura autonoma degli atti per verificare cosa sia stato devoluto in appello e se si sia formato o meno il giudicato.
  • L'effetto espansivo non copre sanzioni riferibili a pretese distinte e confermate autonomamente: su tali sanzioni il contribuente deve continuare a vigere la regola del giudicato se non impugnate.

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