Cassazione Penale, Sentenza n. 14463/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino con due censure: 1) vizi di motivazione per presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento all'attendibilità della persona offesa; 2) in via subordinata, è stata eccepita l'estinzione del reato per remissione di querela formalizzata dalla persona offesa e accettata dall'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità (censura indeterminata sull'attendibilità della persona offesa), mentre ha accolto il secondo motivo: la persona offesa ha rilasciato remissione di querela nella stessa data della pronuncia gravata (anche se successivamente all'adozione della decisione) e la remissione è stata accettata dall'imputata; ciò ha determinato l'estinzione del reato. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata al fatto oggetto del processo; il giudice di legittimità ha confermato che, pur essendo stato accertato il reato ai sensi di tale norma, lo stesso può estinguersi per effetto della remissione di querela presentata e accettata.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive proroghe/integrazioni)
Richiamato a fini processuali per giustificare lo svolgimento del procedimento e dell'udienza in camera di consiglio con modalità eccezionali (procedimenti a distanza) introdotte per il periodo emergenziale; non incide sul merito della decisione di estinzione.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e art. 5-duodecies, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito)
Norme richiamate in relazione alla proroga e disciplina delle modalità dell'udienza in camera di consiglio; richiamate a titolo di contesto procedurale.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (Durante), Rv. 281326
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dall'imputato determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione di querela, se liberamente rilasciata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione della Corte di Cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio su ricorso tempestivo.
- I motivi di cassazione che attaccano la motivazione della decisione devono essere specifici e dettagliati: censure generiche relative all'attendibilità della persona offesa sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni di ammissibilità di altri motivi di impugnazione e comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l'accettazione dell'imputato; la temporalità (anche se successiva alla decisione impugnata) è compatibile purché antecedente alla pronuncia definitiva della Cassazione.
- Anche quando la Cassazione annulla per estinzione del reato, il ricorrente può comunque essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14281/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14285/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →