Cassazione Civile, Ordinanza n. 16207/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia riguarda un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della banca per il pagamento di euro 64.291,84, richiesti dalla società resistente come contributo per l'anno 2012 previsto dall'art. 61 dello statuto della banca originaria, poi confermato dall'art. 7 dell'atto di fusione. La banca ha proposto opposizione sostenendo che l'obbligo non fosse contrattuale ma derivasse, al più, da una promessa unilaterale atipica o da una donazione nulla; in via subordinata ha contestato che il contributo fosse dovuto in assenza di utili di esercizio e ha dedotto l'efficacia del recesso. In cassazione ha articolato cinque motivi: violazione delle norme su donazione, promessa al pubblico/contratto a favore di terzo e promessa unilaterale; omesso esame dell'interesse della banca all'impegno di contribuzione; violazione delle norme sul riparto degli utili e sull'interpretazione contrattuale; violazione delle norme sul recesso e sulla durata dell'obbligazione; omesso esame della domanda di ripetizione di indebito. La società resistente ha eccepito la formazione di un giudicato esterno successivo, relativo a un altro giudizio tra le stesse parti concernente il contributo per l'anno 2013.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha ritenuto operante un giudicato esterno sopravvenuto, formatosi tra le stesse parti su una controversia avente la medesima fonte negoziale e riguardante il contributo per l'anno 2013. La Corte ha affermato che quel giudicato, concernendo l'accertamento della sussistenza del diritto della società beneficiaria al contributo previsto dallo statuto e dall'atto di fusione, precludeva il riesame delle questioni sulla qualificazione e validità del rapporto anche nel presente giudizio, pur relativo a un'annualità diversa. Ha inoltre escluso che il principio di prevenzione potesse impedire tale effetto preclusivo. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della banca alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61 statuto della Banca Operaia di Bologna s.coop. a r.l.
costituiva la fonte dell'obbligo di contribuzione annuale poi azionato in giudizio
art. 7 atto di fusione della Banca Operaia di Bologna s.coop. a r.l. in Banca Agricola Mantovana s.p.a.
confermava l'obbligo di contribuzione nei rapporti successivi alla fusione
art. 1987 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della pretesa promessa unilaterale; la Corte non esamina nel merito la censura per effetto del giudicato esterno
art. 769 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell'impegno come donazione; la Corte non entra nel merito per la preclusione da giudicato
art. 778 c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di liberalità/donazione; non scrutinato nel merito per giudicato esterno
art. 782 c.c.
invocato dalla ricorrente per dedotta nullità della donazione priva della forma richiesta; censura assorbita dalla preclusione
art. 799 c.c.
richiamato nei motivi della ricorrente in tema di liberalità e validità dell'attribuzione; non esaminato nel merito
art. 1411 c.c.
richiamato dalla ricorrente per negare la configurabilità di un contratto a favore di terzo; censura assorbita
art. 1362 c.c. e ss.
invocati per l'interpretazione della clausola sul contributo; la Corte non procede al sindacato di merito per l'effetto preclusivo del giudicato
art. 1372 c.c.
richiamato in relazione alla vincolatività del contratto e all'efficacia del recesso; non scrutinato nel merito
art. 1373 c.c.
invocato per sostenere la recedibilità del rapporto; censura preclusa dal giudicato esterno
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha regolato il deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 124, secondo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per la produzione della sentenza passata in giudicato munita di certificazione
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, t.u. spese di giustizia
richiamato per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo
art. 26242/2014 Cass., Sez. Un.
richiamata come precedente sul giudicato implicito sulla validità del negozio in caso di accoglimento della domanda di adempimento
art. 6628/2006 Cass.
richiamata per affermare l'estensione del giudicato all'accertamento dell'esistenza, validità e natura del contratto fonte del rapporto obbligatorio
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un rapporto di durata preclude il riesame, nei giudizi successivi, delle questioni attinenti agli elementi strutturali e permanenti del rapporto, anche se la nuova causa riguarda annualità diverse.
- L'efficacia preclusiva del giudicato opera anche quando il secondo giudizio sia stato introdotto prima di quello definito con sentenza passata in giudicato: il principio di prevenzione regola i processi concorrenti, ma non limita la forza vincolante del giudicato una volta formato.
- Quando una domanda di adempimento contrattuale è stata accolta in un giudizio tra le stesse parti, l'accertamento sulla validità, esistenza e natura del contratto può estendersi come giudicato implicito e impedire successive contestazioni sulla medesima fonte negoziale.
- Nei rapporti obbligatori periodici, il giudicato relativo a un periodo temporale vincola i giudizi successivi sui medesimi presupposti costitutivi del diritto, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che abbiano modificato il contenuto del rapporto.
- Se una questione di qualificazione del negozio e di validità della clausola costitutiva del credito è già stata coperta da giudicato tra le stesse parti, i motivi di ricorso che mirano a rimettere in discussione tali profili sono preclusi e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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