Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20758/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2006. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, annullando l’atto per difetto di prova della notifica: secondo i giudici di merito, la relata non conteneva in modo chiaro il numero della raccomandata e i riferimenti numerici apposti sull’avviso di accertamento e sull’avviso di ricevimento non erano idonei a provare il collegamento tra l’atto notificato e la cartolina. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. n. 890/1982, 60 d.P.R. n. 600/1973, 148, 149 e 156 c.p.c. Sosteneva che la relata, quale atto pubblico compilato dal messo, facesse piena prova fino a querela di falso anche dei dati numerici riportati, e che comunque non vi fosse inesistenza della notificazione ma solo nullità sanabile per effetto della proposizione del ricorso da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancanza di correlazione tra l’atto notificato e quello prodotto in giudizio, trattandosi di apprezzamento sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre escluso che l’attestazione del collegamento tra originale e copia consegnata sia elemento necessario della relata ex art. 148 c.p.c. e ha affermato che, se tale collegamento non risulta da un’attestazione chiara del notificatore, eventuali riferimenti estrinseci non sono assistiti da fede privilegiata. Quanto all’art. 156 c.p.c., la Corte ha ribadito che la mancanza di correlazione tra copia consegnata e originale integra inesistenza della notificazione, con esclusione della sanatoria. Ha aggiunto che, anche a voler applicare il principio sulla notificazione come condizione di efficacia, nel caso concreto la sanatoria sarebbe comunque intervenuta quando l’amministrazione era già decaduta dal potere di accertamento, decadenza tempestivamente eccepita dal contribuente. Ha quindi condannato l’Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in tal caso il vizio va veicolato, nei limiti consentiti, come vizio di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’accertamento sulla correlazione tra atto notificato e avviso di ricevimento è un accertamento di fatto censurabile, al più, per omesso o insufficiente esame nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 14 l. n. 890 del 1982

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte reputa inammissibile la doglianza nella parte in cui mira a censurare un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne applica un’interpretazione autonoma decisiva, ritenendo la censura in parte inammissibile per il suo oggetto di merito.

  • art. 148 c.p.c.

    La relata di notifica deve contenere gli elementi tipici previsti dalla norma, ma non anche l’attestazione della correlazione tra originale dell’atto e copia consegnata, che non è attività necessaria del notificatore.

  • art. 149 c.p.c.

    È richiamato nel motivo, ma non assume nella decisione un ruolo autonomo decisivo rispetto al tema della prova della corretta notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando manca la correlazione tra copia consegnata e originale, perché tale mancanza si risolve in inesistenza della notificazione.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata riguarda ciò che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto, ma non copre riferimenti estrinseci all’atto da notificare se non inseriti in una chiara attestazione del notificatore.

  • art. 14916 del 2016

    Richiamato come precedente delle Sezioni Unite sul principio per cui la mancanza di correlazione comporta inesistenza della notificazione.

  • art. 21071 del 2018

    È richiamato il principio per cui, in tema di atti impositivi, la notificazione è condizione integrativa di efficacia e la sua invalidità non sempre travolge l’atto se la piena conoscenza interviene entro il termine di decadenza dell’amministrazione.

  • art. 19854 del 2004

    È richiamato per affermare che la sanatoria non può operare quando l’amministrazione è già decaduta dal potere di accertamento.

  • art. 26385 del 2023

    È richiamato a conferma dell’orientamento secondo cui la decadenza del potere impositivo impedisce che la sanatoria della notifica produca effetti utili per l’amministrazione.

  • art. 1088 del 2016

    È richiamato per il principio secondo cui la decadenza deve essere tempestivamente eccepita dal contribuente.

Massime di principio

  • La contestazione della mancata correlazione tra avviso di accertamento notificato e avviso di ricevimento integra un accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non come mera violazione di legge.
  • La relata di notifica fa piena prova di ciò che il notificatore attesta di avere direttamente compiuto o percepito, ma non copre con fede privilegiata elementi estrinseci o ricostruzioni indirette del collegamento tra originale e copia se non risultano da una specifica attestazione del pubblico ufficiale.
  • La mancata correlazione tra copia consegnata e originale dell’atto notificato può tradursi in inesistenza della notificazione, con conseguente inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • In materia di atti impositivi, anche quando si ammetta che la notificazione sia una condizione di efficacia e non di esistenza dell’atto, la sanatoria non può comunque operare se interviene quando l’amministrazione è già decaduta dal potere di accertamento, purché la decadenza sia stata tempestivamente dedotta dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.