Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., sostenendo che al momento del giudizio era detenuto presso la casa circondariale di Ancona (circostanza risultante dall'istanza di patrocinio a spese dello Stato) e che nondimeno il Giudice di Pace aveva celebrato il processo in sua assenza senza provvedere alla sua traduzione in udienza. Denunciava quindi la nullità della decisione per omessa traduzione e per irregolarità della partecipazione al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità delle censure. La Corte ha rilevato che dalla documentazione emergeva che l'imputato aveva domicilio in Fermo e aveva nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato al processo (con nomina di un sostituto). Né il difensore né l'imputato avevano eccepito l'omessa traduzione o la mancata notifica in primo grado, né avevano chiesto la traduzione successivamente; pertanto la presunta nullità era stata sanata ex art. 184 c.p.p. La Corte ha richiamato la distinzione tra nullità assolute previste dall'art. 179 c.p.p. e le altre nullità suscettibili di sanatoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Va ricordato che il fatto originario riguardava la condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/1998 (inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato) e che in primo grado era stata irrogata una multa di 10.000 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione)
Norma sostanziale che incrimina l'inosservanza dell'ordine di espulsione/di lasciare il territorio dello Stato; la sentenza di merito ha applicato la norma per la fattispecie accertata.
Codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità: l'art. 178 elenca le materie rilevanti per le nullità processuali; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non precisa.
Codice di procedura penale
Stabilisce le nullità assolute previste dalla legge. La Corte ha ricordato che solo le nullità previste dall'art. 179 sono insuscettibili di sanatoria e che qui non era dimostrata una nullità assoluta di tale natura.
Codice di procedura penale
Norma sulla sanatoria delle nullità: la Corte ha ritenuto che il mancato rilievo dell'omessa traduzione in sede di primo grado e la condotta del difensore e dell'imputato abbiano prodotto la sanatoria della presunta nullità ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La mancata traduzione dell'imputato detenuto deve essere contestata con precisione e tempestività; se la mancata traduzione non viene eccepita in primo grado e il difensore agisce partecipando al processo, l'omissione può considerarsi sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
- Le nullità sono assolute e non sanabili solo se rientrano nei casi espressamente previsti dall'art. 179 c.p.p.; in caso contrario si applica la disciplina della sanatoria.
- In cassazione le censure di rito devono essere formulate in modo chiaro e specifico: deduzioni generiche o aspecifiche possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Se si è detenuti e si vuole partecipare al processo, è necessario farne tempestiva e documentata richiesta di traduzione al giudice o, se si vuol contestare la mancata partecipazione, dimostrare concretamente di non aver avuto conoscenza dell'atto introduttivo; la semplice menzione della detenzione nell'istanza di finanziamento non basta a garantire l'automatica accoglienza della censura in Cassazione.
- È fondamentale che il difensore segnali tempestivamente al giudice qualsiasi impedimento alla partecipazione dell'imputato (es. mancata traduzione); l'assenza di rilievo in sede di merito indebolisce poi le possibilità di successo in sede di legittimità.
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