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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43585/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Laghezza è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p., per aver falsamente attestato nel verbale di sequestro amministrativo e nella dichiarazione sostitutiva del 28.01.2013 di avere a disposizione un luogo idoneo e non sottoposto a pubblico passaggio per la custodia del veicolo Fiat Uno (targa TA381497), mentre nella successiva denuncia di furto dell'11.02.2013 lo stesso denunciava che il veicolo era parcheggiato in prossimità della propria abitazione in luogo soggetto a pubblico passaggio. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione perché non sarebbe stato concretamente accertato che il luogo fosse soggetto a pubblico passaggio; (2) vizio di motivazione per aver negato la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., poiché la Corte territoriale avrebbe privilegiato i precedenti del ricorrente anziché valutare il disvalore concreto della condotta e il modico valore del veicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto non ammissibile una nuova valutazione del merito: la Corte territoriale ha motivatamente evidenziato la contraddizione tra la dichiarazione resa al momento del sequestro (che indicava un luogo non soggetto a pubblico passaggio e di sua disponibilità) e la denuncia di furto successiva (che indicava invece il parcheggio in luogo soggetto a pubblico passaggio). Tale contraddizione è stata ritenuta idonea a integrare la falsità contestata e la relativa valutazione delle emergenze probatorie è riservata al giudice di merito. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., considerata la mendacità totale della dichiarazione e la personalità del prevenuto, gravata da precedenti gravi (anche specifici), concludendo che il falso non è di particolare tenuità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76

    La norma disciplina le dichiarazioni sostitutive di atto notorio; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente fosse mendace e integrasse il reato contestato.

  • Codice penale, art. 483

    Riferito quale norma penale per la falsità ideologica in atti pubblici/attestazioni: la Corte ha ritenuto integrato il profilo di falsità in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

  • Codice penale, art. 131-bis

    I giudici hanno valutato che la particolare tenuità del fatto non fosse applicabile, avendo considerato la completa mendacità della dichiarazione e i precedenti gravi del prevenuto.

  • Codice penale, art. 133, comma 1

    Richiamato implicitamente quale criterio per la determinazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) ai fini dell'art. 131-bis.

  • Codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. e)

    Citato in relazione ai vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto che le censure sollevate in realtà chiedessero una rivalutazione del merito, censurabile solo con la giurisdizione di merito e non in Cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 6402/1997; S.U. n. 13681/2016)

    Richiamate per il principio che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e per i criteri applicativi dell'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: non può effettuare una rilettura delle risultanze probatorie già valutate dal giudice di merito, salvo vizi formali o di diritto.
  • Contraddizioni significative nelle dichiarazioni rese dall'imputato possono costituire elemento idoneo a sostenere l'accusa di falsità di una dichiarazione sostitutiva anche in assenza di verifiche materiali svolte dalle forze dell'ordine.
  • L'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva che consideri, oltre al valore economico del bene, la mendacità della condotta, il grado di colpevolezza e i precedenti del soggetto; precedenti gravi possono escludere l'operatività della tenuità.
  • La mera mancanza di accertamenti sulle condizioni materiali del luogo dichiarato non impedisce che la discrepanza tra dichiarazioni diverse del dichiarante costituisca prova della falsità dell'autocertificazione.
  • Nelle contestazioni di falsità ideologica rileva soprattutto la coerenza complessiva delle dichiarazioni e la personalità del dichiarante: la minore entità materiale del bene oggetto della vicenda non è di per sé decisiva per escludere la rilevanza penale della falsità.

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