Sentenza n. 2391/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Università sull’istanza di trasferimento straordinario per gravi ragioni familiari
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Università degli Studi di Catania sull’istanza del 22 aprile 2026 diretta a ottenere il trasferimento straordinario al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per gravi ragioni familiari, ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Ateneo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Università ha adottato, il 4 giugno 2026, un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. La ricorrente ha presentato osservazioni il 9 giugno 2026. Secondo il ricorso, anche dopo tale adempimento l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento entro i termini previsti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto il 9 giugno 2026, decorressero il termine di sospensione di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 e il successivo termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 l. 241/1990. Tali termini risultavano definitivamente scaduti il 20 luglio 2026 senza l’adozione di un provvedimento espresso; alla data della camera di consiglio perdurava quindi l’ingiustificata inerzia dell’Università. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Ateneo di definire il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di assicurare la conclusione del procedimento entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla richiesta della parte interessata. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Università e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
per l’impugnazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e di ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 9 r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938
trasferimento straordinario al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni familiari ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938
Costituisce la base normativa dell’istanza di trasferimento straordinario per gravi ragioni familiari; la sentenza non decide nel merito sulla fondatezza della richiesta di trasferimento, ma impone all’Università di esaminarla e definirla.
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990
La presentazione delle osservazioni al preavviso determina, secondo la sentenza, la decorrenza del termine di sospensione di dieci giorni e del successivo termine per la conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
successivo termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine applicabile; il suo decorso senza provvedimento espresso integra il silenzio-inadempimento.
art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a.
udienza camerale ex art 87, comma 2, lett. b) c.p.a.
Individua la trattazione in camera di consiglio del giudizio sul silenzio.
art. 71 d.P.R. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico
Disciplina il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando, dopo la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto, siano decorsi il termine di sospensione previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 e il successivo termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale spettantele.
- In caso di perdurante inadempimento successivo alla sentenza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale questi dovrà provvedere in luogo degli organi amministrativi ordinariamente competenti.
- La decisione sul silenzio-inadempimento impone la definizione espressa del procedimento, ma non comporta di per sé l’accoglimento sostanziale dell’istanza amministrativa né il riconoscimento del diritto al trasferimento richiesto.
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