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Sentenza

Sentenza n. 1888/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 14427 del 14 ottobre 2025 con il quale il Comune di Istrana ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di una nuova stazione radio base; - delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Antenne del Comune di Istrana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 29 novembre 2023 e dell’art. 31 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio nonché per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla predetta istanza e, in via subordinata, per la condanna del Comune di Istrana, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., al rilascio del titolo richiesto con la predetta istanza; e, in via ulteriormente subordinata, per la disapplicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Antenne comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 29 novembre 2023, in attuazione dell’art. 31 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio e, per quanto occorrer possa, dell’art. 31 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio.

Giustizia amministrativa202502632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’autorizzazione per realizzare una stazione radio base, oltre alle norme tecniche del Piano Antenne comunale e all’art. 31 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il provvedimento del 14 ottobre 2025 con cui il Comune di Istrana aveva respinto l’istanza di autorizzazione per una nuova stazione radio base, chiedendo anche l’annullamento delle norme tecniche del Piano Antenne comunale e dell’art. 31 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del silenzio-assenso e, in subordine, la condanna al rilascio del titolo e la disapplicazione delle norme di piano. Prima dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso: il 13 febbraio 2026 aveva presentato una SCIA per installare un apparato radioelettrico nel medesimo sito, perfezionatasi il 21 marzo 2026 e idonea a consentire l’intervento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta possibilità di realizzare l’intervento mediante la SCIA. Ha rilevato che, in forza del principio dispositivo, la parte che ha promosso il giudizio può dichiarare di non avere più interesse all’annullamento degli atti fino a quando la causa è trattenuta in decisione. Non è stata esaminata nel merito la legittimità del diniego, delle norme di piano o la formazione del silenzio-assenso. Nulla sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si erano costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Considerato quanto sopra riportato, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla ricorrente, tenuto conto del principio dispositivo che informa il giudizio amministrativo, in base al quale il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato la quale, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati.

    La parte che ha promosso il giudizio può dichiarare il venir meno del proprio interesse fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice ne prende atto ai fini della definizione del processo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte che ha proposto il ricorso può dichiarare di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; se il venir meno dell’interesse è sopravvenuto, il ricorso è dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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