Sentenza n. 142/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro n. 97/2024, pubblicata il 18 gennaio 2024, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 1855/2023, notificata dapprima in data 27/01/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro, n. 97/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Frosinone n. 97/2024, passata in giudicato e nuovamente notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attivazione della carta per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali. Il ricorso è stato proposto deducendo l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha documentato l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e che erano decorsi oltre 120 giorni dalla sua notificazione, con conseguente rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, attribuendogli 60 giorni per l'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato il commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto riconosciuto dalla sentenza civile presupposta alla fruizione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, l'inadempimento dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dello Stato per ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato, comprese, ove necessarie, le modifiche di bilancio.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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