Ordinanza n. 1551/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, verbale di scrutinio finale e pagella finale
Esito
La controversia
Lo studente ha impugnato la non ammissione all’esame di Stato, deducendo essenzialmente il mancato rispetto generalizzato delle misure previste in suo favore dal piano o dalla documentazione scolastica riferita alle sue esigenze e lamentando inoltre che la scuola non avrebbe organizzato attività di recupero per consentirgli di colmare le lacune emerse. All’esito dello scrutinio finale aveva riportato insufficienze in quattro discipline, con votazioni pari a 4/10, 4/10, 5/10 e 5/10. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il dirigente scolastico ha invece riferito che sarebbero stati applicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti, ma il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti e documenti, anche riservandosi di valutare l’ammissibilità dei motivi in relazione alla specificità delle misure previste per le singole discipline.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un’istruttoria nei confronti dell’istituto scolastico, chiedendo di documentare i tempi di consegna e la funzionalità del computer personale assegnato allo studente, comprese le autorizzazioni e l’eventuale installazione dei programmi necessari per le attività di laboratorio; di precisare le modalità di svolgimento delle prove di informatica e depositare il file PDF richiamato nella relazione del dirigente; di chiarire la disciplina cui si riferisce un allegato recante date non coincidenti con quelle indicate nella relazione per una materia; di illustrare e documentare le modalità delle prove di matematica, specificando l’eventuale uso della calcolatrice e della tavola pitagorica; nonché di precisare quali attività di recupero siano state organizzate. L’amministrazione dovrà depositare relazione e documentazione nel termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., in vista della trattazione dell’incidente cautelare. L’esame della sospensiva è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 settembre 2026, con riserva di ogni valutazione anche sull’ammissibilità del ricorso e sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Individua il termine di rito entro cui l’amministrazione deve adempiere agli incombenti istruttori in vista della trattazione della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente in relazione a dati appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo cautelare, quando la documentazione disponibile non consente di verificare adeguatamente l’effettiva applicazione delle misure individualizzate previste per uno studente, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell’istituto scolastico prima di decidere sulla sospensiva.
- L’istruttoria può riguardare non soltanto l’esistenza formale delle misure compensative e dispensative, ma anche la loro concreta funzionalità e utilizzazione nelle singole prove, nonché la corrispondenza tra la documentazione scolastica e le modalità effettive di svolgimento delle verifiche.
- La verifica della legittimità della non ammissione all’esame di Stato può richiedere l’accertamento delle attività di recupero effettivamente organizzate dalla scuola a favore dello studente, oltre alla ricostruzione delle valutazioni insufficienti riportate nelle singole discipline.
- Prima di decidere la domanda cautelare, il giudice può riservarsi anche la valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso quando la loro specificità dipende dall’esatta individuazione delle misure individualizzate applicabili alle diverse discipline.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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