Cassazione Penale, Sentenza n. 12496/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorso contestava la motivazione della sentenza di merito, denunciando errori di valutazione dei fatti e violazione di legge. In particolare si censurava la ricostruzione dell'elemento dell'intimidazione/minaccia (si sosteneva che il giudice aveva errato nel collegare le parole e i comportamenti al reato contestato), la mancata considerazione del contesto complessivo e della storicità degli atti, nonché profili relativi alla prognosi e all'applicazione di misure o benefici (es. effetti sulla determinazione della pena e su eventuale sospensione/condizionalità). Si lamentava altresì motivazione generica o carente su circostanze rilevanti ai fini della qualificazione del fatto.
La decisione
la Corte ha ritenuto i motivi di ricorso in sostanza infondati o manifestamente infondati e ha confermato la valutazione di merito. La decisione di primo grado è stata considerata adeguatamente motivata sul punto essenziale (sussistenza dell'elemento intimidatorio/reato), con valutazione del contesto e degli elementi di fatto non viziata da errori di diritto tali da giustificare l'annullamento. La Corte ha inoltre precisato che la mera presenza di atteggiamenti aggressivi o di precedenti non esclude automaticamente circostanze attenuanti, ma può costituire indice significativo nella valutazione complessiva; la mancanza di specifiche considerazioni del giudice di primo grado non è stata ritenuta tale da mutare l'esito processuale nel caso concreto.
Norme richiamate
Codice penale (norme concernenti i reati di minaccia/intimidazione e la valutazione dell'elemento soggettivo)
la Corte interpreta che l'elemento intimidatorio va valutato nel complesso del comportamento e del contesto: singole frasi o atti aggressivi possono essere indizi rilevanti ma la loro incidenza va motivata dal giudice. Il corretto esercizio della funzione motivazionale richiede che il giudice di merito espliciti perché ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato e come valuta eventuali circostanze attenuanti o la prognosi criminologica
Massime di principio
- In impugnazioni per vizi di motivazione è essenziale verificare se il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e motivato i punti decisivi: omissioni nette e non spiegate possono fondare il ricorso.
- L'elemento dell'intimidazione/minaccia va valutato in base al complesso delle condotte e del contesto; frasi o atteggiamenti isolati possono costituire indizi, ma la loro rilevanza dev'essere collegata e motivata.
- La presenza di comportamento aggressivo o di precedenti non determina automaticamente la responsabilità penale; sono necessari collegamenti probatori e motivazioni specifiche.
- Il giudice d'appello controlla che la valutazione di fatto non sia manifestamente illogica o priva di basi: apprezzamenti plausibili e motivati vengono generalmente confermati.
- Se il ricorrente non indica chiaramente quale norma sia stata violata o non mostra come l'omissione motivazionale abbia inciso sull'esito, il motivo rischia di essere dichiarato infondato o inammissibile.
- In situazioni analoghe, per avere successo in ricorso conviene focalizzarsi su errori chiaramente identificabili nella motivazione o su violazioni di norme processuali che abbiano determinato un concreto pregiudizio.
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