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Sentenza

Sentenza n. 15657/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del 26 febbraio 2025 prot. 85790 con cui il Commissario ad acta nominato dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II per l’esecuzione della sentenza della medesima Sezione II, 17 maggio 2022, n. 6272 (avente ad oggetto l'accoglimento del ricorso giurisdizionale iscritto al n.R.G. 2285/2022 proposto da ReCommon A.P.S. per l'accesso alle informazioni detenute da S.A.C.E. s.p.a. inerenti i progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati "Mozambique LNG Project" e “Coral South”) ha respinto la domanda di accesso della ricorrente alle relative informazioni ambientali.

Giustizia amministrativa202202285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 6272/2022, che aveva accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego di S.A.C.E. e ordinato di consentire l’accesso ai documenti sui progetti Mozambique LNG e Coral South, previo eventuale oscuramento e previo coinvolgimento dei soggetti i cui interessi potessero essere compromessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Export-Import Bank of the United States ha proposto opposizione di terzo, sostenendo di essere controinteressata alla divulgazione della documentazione relativa al progetto Mozambique LNG e di essere stata illegittimamente pretermessa nel giudizio ex art. 116 c.p.a. concluso con la sentenza n. 6272/2022. Ha chiesto di dichiarare che l’associazione richiedente non avesse diritto di procedere all’esecuzione forzata della sentenza. Il TAR ha ritenuto determinante verificare se l’opponente fosse un terzo titolare di una posizione concretamente pregiudicata dalla sentenza; ha assorbito, per economia processuale, le eccezioni sulle modalità di introduzione dell’opposizione, inclusa la tempestività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile e comunque respinto l’opposizione di terzo. L’art. 108 c.p.a. consente l’opposizione quando la sentenza pronunciata tra altri soggetti arreca al terzo un pregiudizio concreto; tale presupposto mancava. La sentenza n. 6272/2022 non aveva disposto un’ostensione incondizionata, ma aveva subordinato l’accesso all’eventuale oscuramento dei contenuti la cui divulgazione potesse pregiudicare la riservatezza e aveva imposto di coinvolgere i soggetti potenzialmente controinteressati prima della nuova valutazione amministrativa. La posizione della banca era quindi salvaguardata dal vincolo conformativo della sentenza, che riguardava un segmento procedimentale anteriore alla valutazione dei suoi interessi. Il successivo commissario ad acta aveva svolto l’istruttoria coinvolgendo i soggetti interessati e aveva negato l’accesso ai documenti sul progetto Mozambique LNG, ravvisando un concreto pregiudizio alla riservatezza e alle relazioni internazionali. La banca è stata condannata a pagare euro 1.000,00 oltre accessori a ReCommon e altrettanti a S.A.C.E.; spese compensate con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 108 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 108 c.p.a., che disciplina i casi di opposizione di terzo, un terzo può fare opposizione contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato “pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi”

    L’opposizione di terzo presuppone che la sentenza impugnata arrechi all’opponente un pregiudizio concreto; la mera qualità di soggetto potenzialmente controinteressato non basta se la sentenza preserva la possibilità di partecipare alla successiva istruttoria e di far valere i propri interessi.

Massime di principio

  • L’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è ammissibile solo se la sentenza pronunciata tra altri soggetti arreca all’opponente un pregiudizio concreto, da verificare in relazione al contenuto specifico della pronuncia.
  • Non sussiste un concreto pregiudizio per il terzo controinteressato quando la sentenza sull’accesso non dispone l’ostensione incondizionata, ma subordina l’accesso all’eventuale oscuramento delle informazioni pregiudizievoli e impone all’amministrazione di coinvolgere i soggetti interessati e di valutarne le ragioni prima di decidere nuovamente.
  • La sentenza che annulla un diniego di accesso e dispone la prosecuzione dell’istruttoria, lasciando all’amministrazione la valutazione dei profili di riservatezza dei controinteressati, non pregiudica di per sé questi ultimi; il pregiudizio va riferito al contenuto effettivo del vincolo conformativo imposto.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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