Ordinanza n. 222/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00319/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - della “PROCEDURA APERTA - BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER L’USO DI UN’AREA COPERTA DI MQ. 31,00 ED UN’AREA SCOPERTA DI MQ. 458,00 PRESSO LA TERRAZZA DEL FORO ITALICO, A NORD DEL PORTICCIOLO DI SANT’ERASMO DA DESTINARE A GELATERIA, CAFFETTERIA E PUNTO DI RISTORO.” (pubblicato in data 2 aprile 2026); - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso della camera di consiglio il difensore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare. Il CGARS ha dato atto della rinuncia, senza esaminare il merito delle censure contro il bando o contro l'ordinanza cautelare del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: bando per l'affidamento di una concessione demaniale marittima relativa ad aree presso la terrazza del Foro Italico, da destinare a gelateria, caffetteria e punto di ristoro, nonché ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, di rigetto della domanda cautelare
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, chiedendo la riforma dell'ordinanza e la conseguente sospensione o annullamento degli atti della procedura aperta per l'affidamento della concessione demaniale marittima. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro il bando né le censure rivolte all'ordinanza cautelare di primo grado.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare; il giudizio cautelare si è definito per rinuncia all'istanza, senza esame del merito.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare dichiarata in camera di consiglio deve essere recepita dal giudice mediante una pronuncia che ne dà atto, senza procedere all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- In caso di rinuncia alla domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate tra le parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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