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Ordinanza

Ordinanza n. 222/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00319/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - della “PROCEDURA APERTA - BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER L’USO DI UN’AREA COPERTA DI MQ. 31,00 ED UN’AREA SCOPERTA DI MQ. 458,00 PRESSO LA TERRAZZA DEL FORO ITALICO, A NORD DEL PORTICCIOLO DI SANT’ERASMO DA DESTINARE A GELATERIA, CAFFETTERIA E PUNTO DI RISTORO.” (pubblicato in data 2 aprile 2026); - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202600512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso della camera di consiglio il difensore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare. Il CGARS ha dato atto della rinuncia, senza esaminare il merito delle censure contro il bando o contro l'ordinanza cautelare del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando per l'affidamento di una concessione demaniale marittima relativa ad aree presso la terrazza del Foro Italico, da destinare a gelateria, caffetteria e punto di ristoro, nonché ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, di rigetto della domanda cautelare

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, chiedendo la riforma dell'ordinanza e la conseguente sospensione o annullamento degli atti della procedura aperta per l'affidamento della concessione demaniale marittima. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro il bando né le censure rivolte all'ordinanza cautelare di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare; il giudizio cautelare si è definito per rinuncia all'istanza, senza esame del merito.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare dichiarata in camera di consiglio deve essere recepita dal giudice mediante una pronuncia che ne dà atto, senza procedere all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • In caso di rinuncia alla domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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