Sentenza n. 1634/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del Prefetto di Cuneo, a mezzo del quale è stata vietata a -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; - del decreto del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Questure di Cuneo, a mezzo del quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata in favore di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi e dei presupposti propri delle ordinanze di necessità e urgenza, degli artt. 2 TULPS e 54 TUEL e degli artt. 9 e seguenti del d.l. n. 14/2017, nonché la falsa applicazione dell'art. 138 TULPS. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità, travisamento, sproporzione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che gli episodi posti a fondamento dei provvedimenti non dimostrassero una sua pericolosità o inaffidabilità, che i procedimenti penali non fossero definiti con accertamento dibattimentale, che la condotta fosse episodica e non violenta, che le armi fossero custodite in locali chiusi e che non ricorressero eccezionalità e urgenza. Ha contestato anche l'idoneità della detenzione di munizioni in quantità superiore a quella denunciata e delle contestazioni relative all'omessa custodia a giustificare il divieto prefettizio e la revoca del porto d'armi.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente le censure, ritenendole infondate. Ha qualificato i poteri esercitati ai sensi degli artt. 39 e 43 TULPS come discrezionali, cautelari e preventivi, diretti a prevenire l'abuso delle armi e non a sanzionare condotte già accertate. L'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto, purché la prognosi negativa sia fondata su specifici elementi di fatto adeguatamente istruiti e motivati. Nel caso concreto, la perquisizione aveva evidenziato violazioni penali concernenti il numero delle munizioni detenute e l'omessa custodia di armi e munizioni. Tali fatti sono stati ritenuti sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità, poiché la custodia delle armi deve essere assicurata con particolare diligenza e mediante cautele idonee a impedirne l'uso da parte di terzi. Non è necessario dimostrare un effettivo abuso delle armi, né assumono rilievo decisivo l'assenza di condanne definitive o certificati dei carichi pendenti negativi, essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato. Il TAR ha ritenuto congrue l'istruttoria e la motivazione del divieto prefettizio e, per le medesime ragioni, immune da vizi la revoca questorile. Ha inoltre rilevato che il divieto di detenzione è preclusivo del mantenimento del porto d'armi, poiché il porto presuppone la possibilità di detenere le armi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate... Le autorizzazioni possono essere negate... a chi non può provare la sua buona condotta... Le autorizzazioni devono essere revocate quando... vengono a mancare... le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
La disposizione distingue i casi di diniego o revoca vincolati da quelli rimessi alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, anche in relazione alla buona condotta e all'affidabilità del titolare.
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il potere prefettizio è cautelare e discrezionale; non richiede l'accertamento di un abuso effettivo, ma elementi specifici idonei a fondare una ragionevole prognosi di possibile abuso.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
La licenza può essere ricusata... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il rilascio o il mantenimento del porto d'armi può essere negato o impedito sulla base di una valutazione prognostica sull'affidabilità e sulla buona condotta, anche in assenza di condanna per i reati tipizzati.
art. 20, comma 1, l. n. 110/1975
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
La custodia impone particolare scrupolosità e l'adozione di misure idonee a impedire che l'arma sia liberamente appresa e utilizzata da terzi; la violazione di tale obbligo può fondare una prognosi di inaffidabilità.
artt. 20 e 20-bis l. n. 110/1975
Le violazioni concernenti l'omessa custodia di armi e munizioni sono state valorizzate quali specifici elementi fattuali idonei a sostenere il divieto di detenzione.
art. 138 TULPS
Il ricorrente ne ha dedotto la falsa applicazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 2 TULPS
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai presupposti delle ordinanze di necessità e urgenza; il giudice ha escluso la fondatezza delle censure.
art. 54 TUEL
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai poteri contingibili e urgenti; il giudice ha ritenuto che i provvedimenti impugnati trovassero fondamento nella disciplina speciale delle armi.
artt. 9 e seguenti d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione delle armi e la revoca o il diniego del porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: possono essere adottati per prevenire un possibile abuso senza che sia necessario dimostrare un abuso effettivamente verificatosi o attendere una condanna penale definitiva.
- Gli artt. 39 e 43 TULPS attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nel formulare una prognosi sull'affidabilità del soggetto; tale valutazione deve tuttavia poggiare su specifici elementi di fatto, considerati singolarmente e cumulativamente, e deve essere adeguatamente istruita e motivata.
- La violazione degli obblighi di custodia delle armi e delle munizioni, valutata alla luce dell'art. 20 l. n. 110/1975, può costituire autonomo elemento sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità, anche quando non risulti un concreto uso abusivo dell'arma.
- In materia di armi, anche episodi di modesto o nullo rilievo criminale, nonché fatti oggetto di procedimento penale non ancora definito, possono giustificare misure interdittive quando siano idonei a ingenerare nell'amministrazione un ragionevole sospetto circa l'affidabilità del detentore.
- Il divieto di detenzione delle armi preclude il mantenimento del porto d'armi, poiché la licenza di porto presuppone la possibilità giuridica e materiale di detenere le armi.
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